Agenzia delle entrate tributi - bonus - rottamazione - redditometro - Debiti non riscossi

Con la risposta n. 24/E del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di crescente interesse per il mondo delle professioni e dell’economia dei servizi: la compatibilità tra il Regime Forfetario e la partecipazione a un contratto di rete. Il chiarimento arriva in un contesto in cui sempre più professionisti valutano forme di aggregazione leggere per accrescere competitività, capacità innovativa e accesso a incarichi complessi, senza rinunciare ai benefici fiscali del forfetario.

L’Agenzia precisa innanzitutto il perimetro del proprio intervento. Il parere non entra nel merito della verifica dei requisiti generali per l’accesso al Regime Forfetario né delle altre possibili cause ostative previste dalla legge, limitandosi ad analizzare la causa di esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, quella che mira a evitare artificiosi frazionamenti di attività tra soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili allo stesso perimetro economico.

Il quesito nasce dalla volontà di un professionista in regime forfetario di aderire a una rete pura tra professionisti, costituita nella forma della rete-contratto. Si tratta di una figura giuridica che, a differenza di una società, non crea un nuovo soggetto autonomo sul piano tributario. Come ricordato dalla stessa Agenzia richiamando precedenti circolari, la rete-contratto non ha soggettività fiscale propria e non determina l’estinzione o la modifica della soggettività tributaria dei singoli partecipanti.

Dal punto di vista fiscale, infatti, costi e ricavi restano imputati direttamente ai singoli professionisti aderenti alla rete, ciascuno secondo le regole del proprio regime fiscale. Anche in presenza di un organo comune con poteri di rappresentanza, la titolarità delle operazioni resta individuale. Questo elemento è centrale nella valutazione dell’Agenzia, perché consente di escludere che la rete-contratto eserciti un’attività economica autonoma “direttamente o indirettamente riconducibile” a quella dei professionisti partecipanti.

La ratio della norma ostativa, come ricordato anche dalla prassi amministrativa, è quella di evitare il frazionamento artificioso delle attività di impresa o di lavoro autonomo, con l’obiettivo di impedire che redditi sostanzialmente unitari vengano assoggettati a regimi fiscali differenti. Nel caso della rete-contratto tra professionisti, secondo l’Agenzia, questo rischio non si concretizza proprio perché manca un centro autonomo di imputazione dei redditi.

Da qui la conclusione: la partecipazione a una rete-contratto non integra, di per sé, la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014. Il professionista può quindi aderire alla rete e continuare a beneficiare del Regime Forfetario, a condizione che permangano tutti gli altri requisiti di legge e che non ricorrano ulteriori cause di esclusione.

Il chiarimento, tuttavia, non è privo di avvertenze. L’Agenzia sottolinea che qualora l’attività svolta tramite la rete-contratto assumesse, nei fatti, i connotati di una società di fatto, con esercizio di un’attività economica unitaria riconducibile a quella dei singoli professionisti, scatterebbe la causa ostativa. In tal caso, la rete verrebbe equiparata a una società di persone, con conseguente esclusione dal forfetario.

Il messaggio che emerge è chiaro e politicamente rilevante per il sistema delle professioni: le reti-contratto rappresentano uno strumento legittimo di cooperazione e crescita, compatibile con il forfetario, purché restino fedeli alla loro natura di aggregazione funzionale e non si trasformino, nei fatti, in strutture societarie mascherate. Un segnale di apertura che va nella direzione di un’economia più collaborativa, senza rinunciare alla chiarezza delle regole fiscali.


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