E’ quanto ha deliberato Anac nella riunione di Consiglio del 16 aprile 2024.
Le motivazioni dell’Autorità
“La disposizione della misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, emessa nei confronti dell’amministratore di fatto dell’impresa, ed il rinvio a giudizio di questi, costituiscono, infatti, elementi da cui dedurre la scarsa integrità della stessa, rilevando, dunque, quali cause di esclusione”, scrive Anac. “Sebbene l’amministratore di fatto non rientri tra i soggetti cui riferire le cause di esclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa, qualora sussistano elementi univoci e concordanti sul ruolo di amministratore di fatto assunto da un determinato soggetto, la perdita dei requisiti generali in capo al medesimo può riversarsi sull’operatore economico con la conseguente esclusione dalla procedura”.
“Il nuovo Codice Appalti ha introdotto, tra i soggetti cui riferire le cause di esclusione, anche la figura dell’amministratore di fatto, stante il ruolo fondamentale che può assumere all’interno delle compagini d’impresa.
In particolare, i fatti per cui risulta indagato e rinviato a giudizio l’amministratore di fatto attengono alla attività della società e non sono confinati nella sfera personale dell’amministratore sottoposto a procedimento penale, con la conseguenza che essi assumono rilevanza giuridica ai fini della ‘grave illecito professionale’ e la lesione dell’affidabilità dell’impresa in merito all’esecuzione del contratto”.
“Pertanto – conclude Anac -, nel caso di fatti oggetto di verifica in sede penale, è necessario che l’amministrazione effettui un’autonoma valutazione delle idonee fonti di prova e consideri le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente. Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante non risulta aver compiuto alcuna valutazione in merito all’affidabilità dell’operatore a fronte della misura cautelare e del rinvio a giudizio dell’amministratore di fatto, essendosi limitata ad un’interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia”.
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