Anac anticorruzione stazioni appaltanti fatture - pantouflage

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, Anac ha stabilito l’illegittimità di una clausola contenuta in una gara europea per appalti pubblici nel Sud Italia, che imponeva l’obbligo per i concorrenti di partecipare a tutti e tre i lotti dell’appalto. Secondo l’Autorità, tale vincolo è in palese contrasto con i principi di concorrenza e di accesso al mercato, cardini della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici.

La gara in questione riguarda i lavori previsti nel Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego Regionali, per un importo complessivo di 2.086.976 euro, articolato in tre lotti: interventi di adeguamento infrastrutturale, efficientamento energetico e miglioramento sismico di un edificio ex scolastico. Il disciplinare prevedeva che le imprese potessero partecipare alla gara solo presentando offerta per tutti e tre i lotti, in quanto considerati “funzionalmente unici”.

Anac ha respinto tale impostazione, sottolineando che l’art. 58 del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese attraverso la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali e vieta accorpamenti artificiosi che ne ostacolino la partecipazione. La ratio pro-concorrenziale della norma punta infatti a massimizzare la partecipazione alle gare, promuovendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici.

L’Autorità ha invitato la stazione appaltante ad annullare bando, disciplinare e atti conseguenti, fissando un termine di 15 giorni per conformarsi, pena un’eventuale impugnazione da parte dell’Autorità stessa.

Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante, legate alla diversa natura dei finanziamenti e alla necessità di affidare i lavori a un unico operatore per ragioni di efficienza e urgenza connesse ai fondi del PNRR, non sono state ritenute sufficienti a giustificare la compressione del principio di concorrenza. Per Anac, “l’obbligo di partecipazione a tutti i lotti realizza sostanzialmente un accorpamento de facto che elude il principio di massima partecipazione sancito dalla normativa”.

Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto, ha ribadito l’Autorità, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, legalità e apertura del mercato, incentivando la competitività e permettendo anche alle imprese di dimensioni più ridotte di concorrere.

La delibera assume particolare rilievo in quanto incide su un tema cruciale per l’efficacia della spesa pubblica, specialmente in un contesto di attuazione di programmi finanziati dal PNRR, dove tempestività ed efficienza non possono prescindere dal rispetto delle regole di mercato.


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