Anac - project financing

L’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica in un Comune ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel è incompatibile con il precedente svolgimento di attività professionali per il medesimo ufficio, qualora non sia trascorso il previsto periodo di raffreddamento. A ribadire il principio è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) attraverso la delibera n. 371/2026, approvata dal Consiglio lo scorso 23 settembre.

Il provvedimento sancisce la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità di incarichi dirigenziali esterni nelle pubbliche amministrazioni.

Il caso e le evidenze dell’istruttoria

La vicenda esaminata dall’Anac riguarda il conferimento di incarichi a tempo determinato di elevata qualificazione presso il Settore Tecnico Manutentivo di un ente locale. Nello specifico, la posizione di funzionario tecnico (assegnata a febbraio 2025) e successivamente quella di Responsabile di Settore (conferita a marzo 2025 e rinnovata a gennaio 2026) erano state attribuite a un professionista che aveva già operato a favore della stessa amministrazione.

L’istruttoria dell’Autorità ha accertato che gli incarichi attribuiti ex articolo 110 del Tuel, svolti in assenza di figure dirigenziali sovraordinate, rientrano a pieno titolo nella definizione di incarichi dirigenziali esterni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera k) del d.lgs. n. 39/2013, comportando l’esercizio esclusivo di competenze gestionali e amministrative.

La criticità risiede nel fatto che il settore di destinazione coincideva con l’ufficio competente sulle attività tecniche comunali, comprese quelle di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Tale servizio era stato prestato in via continuativa dallo stesso professionista dal 2019 fino al gennaio 2025, ovvero immediatamente prima della nomina pubblicistica.

La normativa sul periodo di raffreddamento

La decisione dell’Anac richiama il rigido perimetro dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013, norma posta a presidio dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della prevenzione dei conflitti di interesse.

La disposizione stabilisce che coloro che nell’anno precedente abbiano svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o retribuite dall’amministrazione conferente non possono assumere incarichi dirigenziali esterni nello specifico settore o ufficio che esercita i medesimi poteri di regolazione e finanziamento. La delibera conferma dunque la necessità del rispetto del periodo di raffreddamento annuo prima di poter accedere a ruoli di responsabilità gestionale nel medesimo perimetro amministrativo.


Leggi le notizie di Piazza Borsa

Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, X, Instagram e LinkedIn