Startup

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ufficializzato i nuovi requisiti che incubatori e acceleratori devono rispettare per svolgere attività di supporto alle startup innovative. Il decreto del 20 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2025, fornisce un quadro normativo dettagliato per regolamentare il settore e garantire maggiore qualità nei servizi offerti alle imprese emergenti.

Gli incubatori e gli acceleratori operano in fasi diverse del percorso di crescita delle startup. Gli incubatori assistono le imprese nei loro primi mesi di vita, fornendo supporto fino all’ingresso nel mercato. Gli acceleratori, invece, intervengono in una fase successiva, quando l’azienda è già avviata e necessita di un’accelerazione nella crescita e nell’accesso ai capitali.

Il decreto MIMIT stabilisce che rientrano nella definizione di incubatore certificato le società di capitali, comprese le cooperative, con sede in Italia o nell’Unione Europea, che offrono servizi di sostegno alle startup innovative e che siano in possesso di specifici requisiti. Tra questi, la disponibilità di strutture adeguate per accogliere startup, tra cui spazi attrezzati per test e ricerca, attrezzature tecnologiche avanzate, come sistemi di accesso a internet in banda ultralarga e sale riunioni, e la presenza di un team di esperti in materia di impresa e innovazione.

Inoltre, per ottenere la certificazione, gli incubatori devono dimostrare di avere rapporti consolidati con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari impegnati nel settore dell’innovazione. Fondamentale è anche la comprovata esperienza nel supporto alle startup, che può derivare dalle competenze dei soci, degli amministratori, delle unità di lavoro o di collaboratori che operano stabilmente all’interno della società.

Diversa è la situazione per gli acceleratori, che secondo il decreto devono svolgere in via esclusiva l’attività di sostegno alle startup innovative. Entrambi, incubatori e acceleratori, sono tenuti all’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, in conformità con l’articolo 25, comma 8 del decreto legge n. 179/2012.

Un ulteriore aspetto fondamentale introdotto dal decreto riguarda l’autocertificazione necessaria per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. L’articolo 2 del decreto MIMIT stabilisce che le società devono presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente una documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti. Tale documento deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e deve rispettare i criteri minimi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto, che fissano i parametri quantitativi da soddisfare per ottenere l’iscrizione. Per la tabella A, il punteggio minimo richiesto è di 30 punti, mentre per la tabella B è necessario raggiungere almeno 40 punti.


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