Anac - project financing

Con il parere di precontenzioso n. 161, approvato il 6 maggio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su un tema che da anni genera dubbi interpretativi e contenziosi: la possibilità di modificare le giustificazioni economiche dell’offerta, in particolare quelle relative ai costi della manodopera. La risposta di Anac è chiara: le giustificazioni possono essere integrate o corrette, ma solo se l’offerta economica rimane identica nella sua entità complessiva.

L’Autorità afferma che “è accoglibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo finalizzate a rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica”. Ciò significa che l’operatore può intervenire sulle spiegazioni interne dell’offerta, anche con compensazioni tra voci, purché non si arrivi a un quadro economico diverso da quello presentato in gara.

Il principio cardine resta quello dell’immodificabilità dell’offerta, che tutela la par condicio e impedisce che la fase di verifica delle giustificazioni diventi un’occasione per riformulare l’offerta stessa. Anac ribadisce che le giustificazioni hanno una funzione esplicativa, non negoziale: servono a dimostrare la sostenibilità dell’offerta, non a modificarla.

Il caso esaminato riguarda un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria su un immobile dell’Università degli Studi di Napoli. L’operatore aveva rimodulato il monte ore della manodopera, mantenendo però invariato il costo complessivo. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti e Anac ha confermato la legittimità della rimodulazione: il costo della manodopera è rimasto lo stesso, la durata dell’appalto (360 giorni) è coerente con il nuovo monte ore e la composizione delle squadre di lavoro non è stata alterata.

Per l’Autorità, “non vi è stata illegittima alterazione del costo della manodopera, sia dal punto di vista economico, che tecnico”, e l’offerta è rimasta affidabile per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto. L’intangibilità dell’offerta, posta come condizione essenziale dalla stazione appaltante, risulta dunque pienamente rispettata.

Il parere assume un valore rilevante per le stazioni appaltanti e gli operatori economici: chiarisce che la linea di confine non è tra modifica e non modifica, ma tra correzione delle giustificazioni (ammessa) e alterazione dell’offerta (vietata). Una distinzione che, se applicata correttamente, può ridurre il contenzioso e rendere più equilibrata la fase di verifica dell’anomalia.


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