Una sentenza destinata a fare scuola. Con la decisione n. 1101 del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Vercelli ha offerto un’importante chiave di lettura sulla responsabilità dell’appaltatore nei lavori agevolati dal Superbonus 110%, in particolare per gli interventi condominiali rimasti incompiuti a causa del blocco delle cessioni dei crediti fiscali.
Il provvedimento, di notevole rilievo sistematico, definisce con precisione i confini dell’inadempimento e i criteri per la liquidazione del danno da disagio abitativo, segnando un punto di equilibrio tra la tutela dei committenti e le difficoltà operative delle imprese.
Il caso concreto
Un condominio aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice, dopo la sospensione dei lavori di efficientamento energetico previsti dal Superbonus.
L’azienda, che aveva accettato il corrispettivo mediante cessione del credito d’imposta, aveva fermato il cantiere dopo il primo SAL, sostenendo una crisi di liquidità dovuta al blocco delle cessioni dei crediti introdotto dal Decreto Sostegni-ter.
Il Tribunale ha tuttavia respinto la tesi difensiva dell’appaltatore, ritenendo che il mutamento normativo non costituisse una causa di impossibilità sopravvenuta, in quanto non era stata provata l’assoluta oggettiva impossibilità di adempiere, né la diligenza richiesta dall’art. 1218 c.c. per liberarsi da responsabilità.
La decisione
Il giudice vercellese ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento imputabile all’impresa e condannato quest’ultima al risarcimento del danno da disagio abitativo, liquidato equitativamente in 30.000 euro, oltre interessi legali.
Respinte invece le domande di risarcimento per la perdita del Superbonus e per i maggiori costi di completamento, per difetto di prova e genericità.
Impossibilità sopravvenuta: non basta il “factum principis”
La sentenza riafferma un principio fondamentale:
“L’impossibilità sopravvenuta non può essere rappresentata solo dal mutamento legislativo. L’appaltatore deve provare di aver agito con diligenza e, nonostante ciò, di non aver potuto adempiere”.
In sostanza, il blocco delle cessioni dei crediti non esonera automaticamente l’impresa dai propri obblighi, se non è dimostrato che la stessa abbia tentato ogni via possibile per proseguire i lavori.
Il Tribunale ha anche evidenziato la “grave inadeguatezza organizzativa” dell’appaltatore, che aveva assunto ben 68 cantieri contemporaneamente, segnalando una sproporzione evidente tra capacità e carico di lavoro.
Il danno da disagio abitativo
Particolarmente significativa è la parte della decisione relativa al danno non patrimoniale.
Il giudice ha riconosciuto che il mancato completamento dei lavori – con infiltrazioni, muffe, ponteggi permanenti e l’assenza di un elevatore per una persona con disabilità – ha generato un pregiudizio concreto alla vivibilità dell’immobile.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. tiene conto di elementi oggettivi e documentali, a conferma dell’apertura della giurisprudenza verso una tutela più ampia dei condomini danneggiati.
Un precedente destinato a incidere
La sentenza di Vercelli contribuisce a delineare una linea interpretativa chiara:
- L’inadempimento dell’appaltatore resta disciplinato dagli artt. 1453 e 1455 c.c., anche nei lavori Superbonus;
- L’impossibilità liberatoria ex art. 1256 c.c. richiede una prova rigorosa e non può fondarsi solo su variazioni normative;
- Il danno da disagio abitativo può essere riconosciuto e liquidato anche in via equitativa, purché sia provata la sua esistenza;
- Non è risarcibile la perdita del beneficio fiscale se non si dimostra di aver tentato ogni alternativa utile.
In un contesto di crisi strutturale dei bonus edilizi, la pronuncia del Tribunale di Vercelli offre un punto di riferimento cruciale per condomini, professionisti e imprese, ribadendo che l’organizzazione e la diligenza dell’appaltatore restano elementi centrali di responsabilità contrattuale, anche di fronte a mutamenti legislativi complessi.
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