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L’erogazione di fringe benefit tramite piattaforme informatiche rientra a pieno titolo nei contratti pubblici di servizi e necessita dell’acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG). È quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con un Atto del Presidente del 28 maggio 2025, emesso in risposta a una richiesta di parere da parte di un’Autorità portuale.

Il quesito riguardava l’affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti, da attuarsi mediante l’utilizzo di una piattaforma web dedicata. L’Autorità portuale prevedeva di attribuire annualmente un importo in fringe benefit da caricare sulla piattaforma informatica, gestita da un operatore economico, il quale avrebbe percepito un canone fisso annuale e una percentuale variabile calcolata sull’ammontare erogato a ciascun dipendente. Secondo l’ente richiedente, la parte relativa ai benefit destinati direttamente ai dipendenti non avrebbe dovuto rientrare nel valore economico dell’affidamento, escludendola dunque dall’obbligo di indicazione del CIG.

Anac ha espresso parere contrario. L’Autorità ha precisato che l’intero importo, comprensivo dei crediti welfare, rientra nel corrispettivo dell’appalto, in quanto parte integrante della prestazione richiesta all’appaltatore. Pertanto, anche le somme destinate ai fringe benefit devono essere computate nel valore totale dell’appalto.

Inoltre, Anac ha chiarito che il contratto in oggetto è assimilabile a quelli relativi a servizi come l’erogazione dei buoni pasto o i contratti con agenzie di viaggio, che richiedono in ogni caso l’acquisizione del CIG. L’ente pubblico dovrà dunque attenersi alle modalità previste per la procedura di affidamento, individuando correttamente il valore dell’appalto e richiedendo il codice identificativo.


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