Resto al sud

Con l’interpello n. 287/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di esenzione IVA per i corsi di formazione, precisando che i contributi concessi nell’ambito del programma “Resto al Sud” non integrano il requisito del “riconoscimento per atto concludente” richiesto dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972 (Decreto IVA).

L’interpello trae origine dal quesito di un contribuente che, avendo ottenuto un finanziamento per l’avvio di un’attività imprenditoriale, riteneva di poter beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche e formative rese da enti o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Secondo l’istante, il contributo pubblico avrebbe rappresentato una forma implicita di riconoscimento, idonea a soddisfare il requisito soggettivo previsto dalla norma.

Il chiarimento del Fisco: “Resto al Sud” non è un riconoscimento formativo

L’Agenzia non ha condiviso tale interpretazione. Nella risposta, infatti, l’amministrazione finanziaria ha ricordato che l’esenzione dall’IVA per i servizi educativi e formativi si applica soltanto quando l’attività è resa da istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni e finalizzata a obiettivi di interesse pubblico in campo educativo o professionale.

La ratio della disposizione – si legge nel documento – è limitare il beneficio ai soggetti che lo Stato riconosce formalmente, sulla base di requisiti oggettivi e soggettivi quali l’idoneità professionale dei docenti, l’efficienza delle strutture e la qualità del materiale didattico.

Richiamando la circolare n. 22/E del 2008, l’Agenzia ha ribadito che il cosiddetto “riconoscimento per atto concludente” può avvenire solo quando un ente pubblico approva e finanzia uno specifico progetto formativo, esercitando contestualmente funzioni di controllo e vigilanza sull’attività didattica svolta. In questo caso, il finanziamento pubblico equivale a un riconoscimento fiscale dell’attività formativa.

Tuttavia, nel caso in esame, il contributo ricevuto attraverso il programma “Resto al Sud” – gestito dal soggetto attuatore BETAnon è destinato a un progetto formativo specifico, ma al sostegno complessivo di un’iniziativa imprenditoriale.

Un incentivo d’impresa, non un progetto educativo

Come ricorda la risposta, “Resto al Sud”, introdotto con il decreto-legge 91/2017, mira a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e attività professionali nel Mezzogiorno, attraverso finanziamenti misti a fondo perduto e prestiti a tasso zero. Il sostegno, quindi, è concesso in base alla sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale, e non a una valutazione formativa o educativa.

Di conseguenza, il finanziamento ottenuto non può essere interpretato come una forma di riconoscimento pubblico dell’attività didattica o formativa ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.

Manca dunque il requisito soggettivo, e pertanto – conclude l’Agenzia – non sussistono le condizioni per applicare il regime di esenzione IVA.

Implicazioni operative

La pronuncia fornisce un chiarimento rilevante per enti di formazione, start-up e professionisti che intendono erogare corsi nell’ambito di progetti imprenditoriali finanziati da fondi pubblici.
L’Agenzia ribadisce che solo i corsi approvati e finanziati da enti pubblici con finalità formative esplicite possono beneficiare dell’esenzione IVA.
Diversamente, le attività formative inserite in programmi di sostegno economico o di sviluppo aziendale, come “Resto al Sud”, devono essere assoggettate all’imposta, anche se realizzate grazie a fondi pubblici.


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