L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025, che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura non possono essere subordinati all’esito di una domanda di finanziamento. La decisione, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è stata presa a seguito di una contestazione sollevata da Oice nei confronti di una gara indetta da un Consorzio di Bonifica dell’Abruzzo, in cui il disciplinare prevedeva l’erogazione del compenso solo in caso di ottenimento dei fondi richiesti.
L’ANAC ha chiarito che le tariffe ministeriali sono un parametro vincolante e inderogabile per determinare i corrispettivi negli appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, ha sottolineato che le attività necessarie per la richiesta di finanziamento, come la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), non possono essere compensate con una somma forfettaria, ma devono essere remunerate secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
L’Autorità ha anche evidenziato che il DOCFAP è un documento propedeutico alla progettazione e, pertanto, non può essere affidato congiuntamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Di conseguenza, la stazione appaltante deve gestire l’affidamento di questi servizi con procedure separate.
ANAC ha quindi invitato il Consorzio di Bonifica ad adottare misure di autotutela per garantire il rispetto della normativa vigente. Questo parere ribadisce l’importanza di assicurare la corretta remunerazione dei professionisti del settore, evitando distorsioni nel mercato degli appalti pubblici e garantendo procedure trasparenti e conformi ai principi di equità e concorrenza
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