Il quadro normativo del Codice degli Appalti torna sotto osservazione. Con un Atto di segnalazione indirizzato a Governo e Parlamento, ANAC ha evidenziato criticità ritenute non più sostenibili nella disciplina attuale, chiedendo una revisione legislativa che restituisca coerenza e proporzionalità al sistema delle sanzioni e alle procedure di esclusione degli operatori economici.
L’atto, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 452 dell’11 novembre 2025, mette in luce tre nodi principali: la contraddittorietà tra norme che disciplinano la durata delle cause di esclusione, l’assenza di criteri per la graduazione delle sanzioni interdittive e l’incompatibilità tra differenti disposizioni sul valore massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili a imprese, SOA e responsabili unici del procedimento.
Il primo tema riguarda il conflitto normativo tra articolo 96 e articolo 100 del d.lgs. 36/2023, che regolano la durata degli effetti delle cause di esclusione. Secondo ANAC, le due disposizioni stabiliscono periodi differenti, creando incertezza applicativa sia nella fase di qualificazione SOA sia nella partecipazione alle gare pubbliche. L’Autorità propone una modifica testuale al comma 5 lettera b) dell’articolo 100, ritenuta necessaria per allineare la norma al principio di univocità del requisito.
La seconda criticità riguarda il trattamento della falsa documentazione. Oggi, la sanzione per imprese che presentano elementi mendaci in fase di qualificazione prevede un’interdizione fissa di un anno, senza possibilità di graduazione in base alla gravità del comportamento o all’elemento soggettivo. La situazione cambia radicalmente quando la stessa condotta è compiuta durante la gara, dove l’art. 96 consente sanzioni fino a due anni ma modulabili in funzione di dolo o colpa.
Per ANAC, questa asimmetria normativa è irragionevole: la medesima violazione viene punita con criteri diversi a seconda del momento in cui avviene, nonostante, in alcuni casi, la falsificazione in fase di attestazione SOA possa risultare più pericolosa perché idonea a produrre effetti su una pluralità di procedure.
L’ultima osservazione riguarda il contrasto tra l’articolo 222, comma 3, lettera a) e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 sul tetto sanzionatorio irrogabile. La normativa attuale non consente all’Autorità di ponderare dolo, colpa e gravità dell’infrazione nella determinazione della sanzione economica, con il rischio, osserva ANAC, di violare il principio costituzionale di proporzionalità.
Nel documento l’Autorità ribadisce che “al legislatore spetta ora ristabilire coerenza e funzionalità del sistema”, invitando a una revisione organica e non a interventi frammentari. La semplificazione normativa ha senso, osserva la segnalazione, solo se accompagnata da una disciplina chiara, applicabile e coerente con la logica della prevenzione e della responsabilità.
La richiesta di riforma arriva in un momento in cui il Codice degli Appalti rappresenta una delle architravi operative del PNRR, e il corretto funzionamento del sistema di qualificazione e controllo degli operatori non è più una questione tecnica, ma un fattore strategico per la capacità dello Stato di spendere in modo efficace e trasparente.
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