L’Autorità Nazionale Anticorruzione torna a tracciare un confine netto sulle modifiche ai contratti pubblici. Con il Parere di funzione consultiva n. 7, approvato l’11 marzo 2026, Anac ha stabilito che una concessione di costruzione e gestione di una RSA non può essere modificata in modo sostanziale durante la sua esecuzione. Qualsiasi intervento che alteri le caratteristiche essenziali del rapporto concessorio deve essere trattato come un nuovo affidamento, imponendo quindi una nuova procedura di gara.
Il caso riguarda un grande Comune del Basso Lazio e una concessione affidata nel 2004 tramite licitazione privata. Anac ha innanzitutto chiarito che il contratto resta disciplinato dalla legge 109/1994 e dal d.p.r. 554/1999, e non dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), applicabile solo alle gare bandite dopo la sua entrata in vigore. Un punto fondamentale, perché delimita il quadro normativo entro cui valutare le richieste di modifica avanzate dal concessionario.
Secondo l’Autorità, le norme che consentono variazioni in corso d’opera – dall’art. 19 della l. 109/1994 fino agli articoli 120 e 189 del d.lgs. 36/2023 – rappresentano deroghe eccezionali al principio dell’evidenza pubblica e devono essere interpretate in modo restrittivo. Non possono in alcun caso giustificare modifiche che incidano sull’essenza del contratto, alterino l’equilibrio economico a favore del concessionario o introducano elementi non previsti nella gara originaria.
Anac richiama un principio cardine: parità di trattamento e trasparenza impediscono che, dopo l’aggiudicazione, amministrazione e concessionario rinegozino il contratto fino a renderlo sostanzialmente diverso da quello posto a base di gara. Una modifica che avrebbe potuto influire sull’esito della procedura o che ampli in modo significativo l’oggetto della concessione deve essere considerata illegittima.
Nel caso specifico, il concessionario aveva chiesto una revisione della concessione e del Piano Economico-Finanziario. L’Autorità ha invitato l’amministrazione a valutare tali istanze esclusivamente alla luce della convenzione e della lex specialis, ricordando che il concessionario mantiene l’obbligo di assumersi e gestire il rischio operativo, elemento strutturale del modello concessorio. Le modifiche ammissibili sono solo quelle previste dalla normativa e non possono in alcun modo trasformarsi in un riequilibrio sostanziale del rapporto.
Il messaggio di Anac è chiaro: la flessibilità contrattuale non può diventare uno strumento per aggirare la concorrenza o per riscrivere, a posteriori, condizioni che avrebbero richiesto una nuova gara. Una posizione che rafforza la certezza del diritto e tutela sia la trasparenza amministrativa sia la parità di accesso al mercato.
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