Gazzetta ufficiale

Il decreto Aiuti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 ed è in vigore dal 18 maggio, giorno in cui il decreto «anti-rincari» (detto anche dl Ucraina bis) ha incassato la fiducia posta dal governo con 391 voti a favore, 45 contrari e due gli astenuti, mentre il via libera definitivo arriverà entro il 20 maggio.

Diverse le misure previste per sostenere le imprese alle prese, in primis, con l’aumento dei costi delle materie prime e perdite derivanti dalle sanzioni imposte per gli scambi commerciali con la Russia.

Vediamo nel dettaglio le principali contromisure sancite dal decreto.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

 Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento.

Inoltre nell’art.22 è previsto che:

 Al fine di rendere piu' efficace il processo  di  trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate  dai
soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto   e   che   i   risultati   relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano
certificati secondo le modalita' stabilite con  il  medesimo  decreto
ministeriale. 
  2.   Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure  del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento.

Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'   di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Il  fondo  e'  finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di  potenziali
investitori  strategici  esteri,  secondo  le  caratteristiche  e  le
diverse  propensioni  all'investimento  di  ciascuna   tipologia   di
investitori,  per   favorire   l'avvio,   la   crescita   ovvero   la
ricollocazione nel territorio nazionale di  insediamenti  produttivi,
nonche'  l'elaborazione  di  proposte  di  investimento  strutturate,
comprensive  di  tutti  gli   elementi   utili   ad   un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al  fine  di  garantire  il
supporto  tecnico-operativo   al   Comitato   interministeriale   per
l'attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico  e  composta
dal personale in servizio presso il predetto  Ministero,  nei  limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Alla segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
l'altro,  i  compiti  inerenti  alla   ricognizione   di   potenziali
investitori  strategici  esteri,  all'elaborazione  di  proposte   di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi,  alla
definizione di  indicatori  di  performance,  all'implementazione  di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di  uno  «sportello
unico»  che  accompagni  e  supporti  gli  investitori   esteri   con
riferimento a tutti  gli  adempimenti  e  alle  pratiche  utili  alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione  di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in  maniera  razionale
tutte le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e  sugli  strumenti
attivabili a supporto  dei  potenziali  investitori  esteri.  Per  le
medesime  finalita'  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con
elevate competenze e qualificazioni  professionali  in  materia,  nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo  incarico  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

     1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni
contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a
disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate
annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del
presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel
rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico
del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo
alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1°
gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

L’art. 26, inoltre, stabilisce per le Regioni l’onere della compilazione di un aggiornamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022. “In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate”. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022, inoltre, cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. (Qui la misura integrale)

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori (art. 27) 

 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
internazionale in atto in Ucraina, i  concessionari  autostradali  di
cui all'articolo 142, comma 4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il  31
dicembre  2023,  utilizzando  il  prezzario   di   riferimento   piu'
aggiornato. 
  2. Il quadro economico del progetto, come  rideterminato  ai  sensi
del comma 1, e' sottoposto  all'approvazione  del  concedente  ed  e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
In ogni caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del
quadro economico del  progetto  non  concorrono  alla  determinazione
della remunerazione del capitale investito  netto,  ne'  rilevano  ai
fini della durata della concessione.

Art. 29: Misure a favore di imprese esportatrici

  1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,  n.  394,  possono  essere
utilizzate  per  concedere  finanziamenti  agevolati   alle   imprese
esportatrici per fare fronte ai  comprovati  impatti  negativi  sulle
esportazioni   derivanti   dalle   difficolta'   o   rincari    degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non  superiore
al  40  per  cento  dell'intervento  complessivo  di   sostegno,   il
cofinanziamento a fondo perduto di  cui  all'articolo  72,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma  270,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  tenuto  conto   delle   risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo  delle  domande  presentate.
L'efficacia del presente articolo e'  subordinata  all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.