Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, anche se la fattura è stata ricevuta successivamente, purché prima della presentazione della dichiarazione. È questo il principio affermato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, destinato ad avere effetti significativi anche sull’interpretazione della disciplina italiana.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza europea che distingue tra condizioni sostanziali e condizioni formali per l’esercizio del diritto di detrazione. In base all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, il diritto sorge quando l’imposta diventa esigibile, ossia nel momento in cui l’operazione si considera effettuata. Il possesso della fattura, richiesto dall’articolo 178 della stessa direttiva, rappresenta invece una condizione formale per l’esercizio del diritto, non per la sua nascita.
Il caso esaminato riguardava una società polacca attiva nell’acquisto e rivendita di gas ed energia elettrica. La normativa nazionale imponeva, per poter esercitare la detrazione in un determinato periodo, che la fattura fosse ricevuta nello stesso periodo di liquidazione. Una previsione che, secondo il Tribunale, introduceva una condizione ulteriore non prevista dal diritto unionale, comprimendo in modo eccessivo il principio di neutralità dell’IVA.
Il giudice europeo ha chiarito che, se le condizioni sostanziali sono soddisfatte – vale a dire esigibilità dell’imposta, qualità di soggetto passivo e utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili – il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo fatto che la fattura sia stata ricevuta in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo interessato.
La decisione prende posizione anche rispetto alla sentenza Terra Baubedarf-Handel (causa C-152/02), spesso richiamata dalle amministrazioni fiscali nazionali – inclusa quella italiana – per sostenere una lettura più restrittiva. Il Tribunale precisa che quel precedente riguardava un’ipotesi diversa, in cui il soggetto passivo non era in possesso della fattura al momento dell’esercizio della detrazione. Nel caso T-689/24, invece, la fattura era disponibile prima della presentazione della dichiarazione.
Un passaggio centrale della motivazione riguarda il richiamo alla giurisprudenza sugli effetti temporali della rettifica delle fatture. Secondo la Corte di giustizia, la rettifica produce effetti retroattivi, consentendo di imputare la detrazione all’anno di emissione della fattura. Se ciò è ammesso in presenza di una fattura inizialmente irregolare, a maggior ragione deve esserlo quando la fattura, pur ricevuta successivamente, è regolare al momento della dichiarazione.
Le implicazioni per l’ordinamento italiano sono rilevanti. La prassi amministrativa ha più volte sostenuto che la detrazione non possa essere esercitata nell’anno di esigibilità se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, anche quando ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale. Alla luce della sentenza, una simile interpretazione rischia di risultare incompatibile con il diritto dell’Unione, nella misura in cui introduce un vincolo temporale non previsto dalla direttiva.
Il principio di neutralità dell’IVA, cardine del sistema comune europeo, impone infatti che il soggetto passivo non sopporti l’onere dell’imposta quando le condizioni sostanziali sono rispettate. Le formalità non possono tradursi in un ostacolo sproporzionato all’esercizio del diritto.
La sentenza T-689/24 rafforza dunque un orientamento volto a privilegiare la sostanza economica rispetto al formalismo documentale e potrebbe aprire la strada a un ripensamento delle prassi nazionali, con possibili effetti anche sul contenzioso in corso in materia di detrazione IVA.










