Una società in liquidazione può portare in detrazione l’Iva relativa alle fatture emesse dai legali incaricati di seguire il recupero dei crediti insoluti e le controversie tributarie. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 251 del 22 settembre 2025, ribadendo un principio già affermato in precedenti interpelli e in linea con la giurisprudenza di Cassazione.
Il caso riguarda una società che, durante la sua attività, aveva svolto operazioni esenti dall’imposta (articolo 10 del Dpr 633/1972) e che nel luglio 2021 è entrata in liquidazione volontaria. La domanda posta all’Agenzia era se, nonostante il passato caratterizzato da attività esenti, fosse possibile detrarre l’Iva sulle prestazioni professionali legali sostenute in fase liquidatoria.
La posizione dell’Agenzia
Richiamando l’interpello n. 853/2021, l’amministrazione finanziaria ha sottolineato che la detrazione è ammessa quando esiste un nesso di diretta strumentalità tra i beni e servizi acquistati e l’attività liquidatoria. Le spese sostenute per il recupero crediti e per la gestione del contenzioso sono dunque considerate pienamente afferenti, in quanto finalizzate a definire rapporti giuridici pendenti e a chiudere correttamente il ciclo societario.
Il contributo della Cassazione
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con le ordinanze n. 3875 e 4755 del 2025 ha ribadito un orientamento consolidato: la liquidazione comporta la cessazione dell’attività esente esercitata dalla società “in bonis” e il ritorno all’ordinario regime impositivo, che consente la detraibilità dell’Iva. Già in passato, sentenze come la n. 12444/2011, la n. 27649/2011 e la n. 9464/2018 avevano confermato questa linea interpretativa.
Le implicazioni pratiche
In sostanza, la fase di liquidazione non preclude il diritto alla detrazione se le spese sono inerenti e strumentali alle finalità liquidatorie. Nel caso esaminato, le fatture relative all’attività degli avvocati rientrano pienamente in questa categoria, trattandosi di prestazioni necessarie alla chiusura dei rapporti economici della società.
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