A partire dal 1° gennaio 2025, accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI sarà più difficile per alcuni lavoratori. La legge di Bilancio 2025, come chiarito nella circolare INPS n. 98/2025, ha infatti modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo un nuovo requisito contributivo per chi ha avuto una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la perdita involontaria di un altro lavoro. E’ quanto si apprende da un comunicato di Inps.
La misura, volta a contrastare abusi e garantire sostenibilità al sistema, impone che, in questi casi, il lavoratore debba aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione effettiva tra la cessazione volontaria e quella involontaria che dà diritto alla NASpI. Un requisito che riguarda quindi i soggetti che, dopo essersi dimessi o aver risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato, hanno avuto un secondo rapporto di lavoro successivamente cessato per cause non imputabili a loro.
Restano escluse dal nuovo vincolo alcune fattispecie: le dimissioni per giusta causa, quelle durante maternità o paternità, e le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura conciliativa prevista dalla legge 604 del 1966. In tali casi, si potrà continuare ad accedere alla NASpI con le regole ordinarie.
È importante precisare che il rapporto cessato volontariamente deve essere a tempo indeterminato, mentre quello cessato involontariamente – che dà diritto alla NASpI – può essere anche a termine. Questo amplia la casistica applicabile, ma rende fondamentale la ricostruzione dell’intera carriera contributiva recente.
Dal punto di vista tecnico, il nuovo requisito si perfeziona con contributi versati durante rapporti di lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità e congedi parentali indennizzati, nonché periodi lavorati all’estero in Paesi UE o convenzionati, se compatibili con la totalizzazione. Sono inoltre riconosciuti anche periodi di astensione per malattia dei figli fino a 8 anni, entro certi limiti. La norma consente infine di cumulare contributi agricoli eventualmente presenti nel periodo osservato.
La modifica normativa riguarda esclusivamente il diritto all’accesso alla prestazione, e non interviene né sulla misura né sulla durata della NASpI, che continueranno a essere calcolate secondo i criteri vigenti fino al 2024.
Con questo intervento, il legislatore intende rafforzare il legame tra continuità contributiva e diritto alla tutela in caso di disoccupazione, imponendo maggiore attenzione alle scelte contrattuali dei lavoratori e favorendo una gestione più sostenibile delle risorse del sistema di welfare.
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