Riforma Legge elettorale

ROMA – La Camera dei Deputati ha approvato la riforma della legge elettorale, delineando il nuovo impianto con cui gli italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità a soglia, la reintroduzione parziale delle preferenze, l’indicazione formale del candidato Presidente del Consiglio e l’atteso sblocco del voto per gli studenti e i lavoratori fuorisede.

Il meccanismo del premio di maggioranza e il tetto ai seggi

La struttura portante della riforma è rappresentata da un modello proporzionale accompagnato da un premio di maggioranza fisso pari a 105 parlamentari complessivi, ripartiti in 70 deputati e 35 senatori. L’assegnazione del premio è vincolata al raggiungimento di una soglia minima di consensi: la lista o la coalizione vincente dovrà infatti ottenere almeno il 42% dei voti in entrambi i rami del Parlamento. Qualora nessuna forza politica superi tale sbarramento, oppure nell’eventualità in cui Camera e Senato registrino esiti difformi, la ripartizione dei seggi avverrà interamente secondo il metodo proporzionale puro.

Per evitare un’eccessiva sproporzione nella rappresentanza, la legge fissa un tetto massimo al numero di parlamentari attribuibili alla forza di maggioranza, sommando quelli ottenuti nei collegi e quelli derivanti dal premio: la soglia massima è fissata a 220 deputati e 113 senatori.

Preferenze, capilista e rappresentanza di genere

Sulla scheda elettorale torna la possibilità per gli elettori di esprimere la propria preferenza, seppur all’interno di un sistema misto. Accanto al contrassegno di ciascun partito figurerà un listino di sei candidati posizionati sotto un capolista bloccato. Gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze, a condizione che venga rispettata l’alternanza di genere, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima.

La riforma limita le multicandidature, stabilendo che nessun candidato possa essere inserito in più di cinque collegi plurinominali, sia in qualità di capolista sia in altre posizioni. Sul fronte della parità di genere, nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali nessun sesso potrà superare il 60%, mentre non è stato introdotto il vincolo di alternanza per i capilista.

Indicazione del premier, sbarramenti e firme

Accanto al deposito dei simboli, le liste e le coalizioni saranno tenute a depositare il programma elettorale indicando contestualmente il nome del candidato proposto per la presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo specifica il pieno rispetto delle prerogative costituzionali, preservando l’articolo 67 sull’assenza del vincolo di mandato e l’articolo 92 sulla facoltà del Presidente della Repubblica di nominare il Capo del Governo.

Le soglie di sbarramento per l’accesso alle Camere restano mutate rispetto al Rosatellum, confermando il 10% per le coalizioni e il 3% per le singole liste. Vengono invece inaspriti i criteri per la raccolta firme necessaria alla presentazione delle liste per i soggetti non presenti in Parlamento, che sale da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per collegio, prevedendo specifiche esenzioni per i gruppi parlamentari già costituiti entro il 31 dicembre 2025 o con rappresentanze elette.

Circoscrizione Estero e voto fuorisede

Il testo riorganizza la Circoscrizione Estero, riducendo le ripartizioni geografiche a due aree per la Camera (Europa ed extra UE) e a un’unica area per il Senato.

Inoltre, la riforma rende strutturale la possibilità di votare fuori dal comune di residenza per motivi di studio o lavoro, previa iscrizione nell’apposito Albo per chi risulta domiciliato altrove da almeno nove mesi (o tre mesi per ragioni di cura). La norma è stata estesa durante il passaggio parlamentare anche ai caregiver che assistono familiari o figli ricoverati in regioni diverse da quella di residenza.


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