La fiscalità dei trust compie un ulteriore passo verso la chiarezza interpretativa. Con la risposta n. 146 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che lo scioglimento anticipato di un trust e la conseguente retrocessione dei beni al disponente, in assenza di attribuzioni ai beneficiari, non integra il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il ritorno delle partecipazioni al soggetto che le aveva conferite è dunque fiscalmente irrilevante, poiché non si verifica alcun trasferimento di ricchezza verso terzi.
Il caso esaminato riguarda una contribuente che aveva conferito in trust la nuda proprietà di partecipazioni societarie, mantenendo l’usufrutto. Il trust, nel corso degli anni, non aveva svolto attività diverse dalla detenzione delle quote e dalla partecipazione a una fusione societaria. Con la rinuncia della beneficiaria originaria e l’inefficacia delle modifiche che avrebbero ampliato la platea dei beneficiari, le parti hanno valutato lo scioglimento anticipato del trust, con restituzione delle partecipazioni alla disponente.
Secondo l’Agenzia, la fattispecie non realizza alcun arricchimento gratuito. Il vincolo di destinazione si dissolve prima della devoluzione e i beni tornano al disponente, senza che vi sia stato un trasferimento stabile verso beneficiari. In questo scenario, non si verifica il presupposto oggettivo dell’imposta, come stabilito dall’articolo 4-bis del Testo unico delle successioni e donazioni, introdotto dal decreto legislativo n. 139/2024. La norma, che ha sistematizzato la disciplina fiscale dei trust, chiarisce che la tassazione si applica solo quando il trust produce un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari.
La posizione dell’Agenzia è coerente con la prassi amministrativa e con la giurisprudenza più recente. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31857/2023, ha affermato che la cessazione anticipata del trust può escludere la realizzazione del presupposto impositivo quando viene meno la potenzialità di arricchimento dei beneficiari. In tali casi, la retrocessione dei beni al disponente è considerata fiscalmente neutrale.
Sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia conferma che la restituzione dei beni non genera plusvalenze imponibili, poiché l’operazione avviene a titolo gratuito. Ai sensi degli articoli 9 e 67 del Tuir, le plusvalenze sono tassate solo se derivano da atti a titolo oneroso. In assenza di corrispettivo, non si configura alcuna base imponibile.
La conclusione è chiara: lo scioglimento anticipato del trust, senza attribuzioni ai beneficiari, è irrilevante sia ai fini dell’imposta sulle donazioni sia ai fini delle imposte sui redditi. Si tratta di una restituzione che non produce effetti traslativi e non realizza alcun arricchimento. Una precisazione che rafforza la coerenza del sistema e offre certezza interpretativa a professionisti, contribuenti e operatori del settore.
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