La disciplina del credito d’imposta Zes Unica si arricchisce di un chiarimento rilevante per imprese e professionisti. Con la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione spetta anche quando contratto di leasing e consegna del bene avvengono prima della comunicazione preventiva prevista per il 2026. Un punto che scioglie dubbi diffusi tra le aziende del Mezzogiorno impegnate in nuovi investimenti.
Il caso riguarda una società attiva nell’edilizia, con sede in un comune della Zes Unica, che nel febbraio 2026 ha acquisito tramite leasing un bene strumentale nuovo, idoneo a beneficiare del credito d’imposta. La comunicazione preventiva, tuttavia, è stata presentata solo successivamente, come previsto dal provvedimento del 30 gennaio 2026 che fissava la finestra 31 marzo – 30 maggio per l’invio dei dati relativi alle spese sostenute dal 1° gennaio e a quelle programmate entro fine anno.
Il nodo interpretativo riguardava il principio di incentivazione stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (Gber), secondo cui non sono agevolabili i progetti avviati prima dell’entrata in vigore del regime di aiuto. La società chiedeva se la stipula del leasing e la consegna del bene prima della comunicazione potessero compromettere l’accesso al beneficio.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso delle agevolazioni fiscali, l’effetto di incentivazione non si valuta sulla base della comunicazione preventiva, ma verificando che l’investimento non sia stato avviato prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione. A questo scopo richiama la definizione del Gber: l’avvio coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o con qualsiasi atto che renda irreversibile l’investimento.
Poiché il credito d’imposta Zes Unica è stato prorogato senza soluzione di continuità dal 2024 e la disciplina per il triennio 2026-2028 era già in vigore al momento della stipula del leasing, l’investimento risulta avviato dopo l’entrata in vigore dell’agevolazione. Di conseguenza, il principio di incentivazione è rispettato.
La conclusione è chiara: la stipula del contratto e la consegna del bene prima della comunicazione preventiva non impediscono l’accesso al credito d’imposta. La società può presentare regolarmente sia la comunicazione preventiva sia quella integrativa di gennaio 2027 e beneficiare dell’agevolazione, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Il chiarimento assume particolare rilievo per le imprese che programmano investimenti tramite leasing, una modalità diffusa nelle Zes e spesso caratterizzata da tempistiche operative non perfettamente allineate alle finestre amministrative. La risposta dell’Agenzia contribuisce a rendere più chiaro il quadro applicativo e a garantire maggiore certezza alle aziende che intendono sfruttare il credito d’imposta per sostenere la crescita nel Mezzogiorno.
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