ZES. La recente legge di bilancio ha introdotto una significativa estensione temporale e alcune modifiche al regime del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale Unica (Zes unica). Questo strumento, inizialmente previsto per il 2024, è stato prorogato fino al 15 novembre 2025, con un budget complessivo di 2,2 miliardi di euro destinato a incentivare lo sviluppo economico nelle aree più svantaggiate del Mezzogiorno d’Italia.
Il credito d’imposta Zes, istituito con l’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 e modificato successivamente dalla normativa introdotta con la legge n. 162/2023, è rivolto alle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati alle loro strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Tali regioni rientrano nelle zone assistite identificate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Tra le principali caratteristiche del credito d’imposta spicca la possibilità di ottenere agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali, investimenti immobiliari e altri interventi strategici per lo sviluppo delle imprese. La normativa prevede inoltre che il credito d’imposta sia cumulabile con altre tipologie di aiuti di Stato o agevolazioni de minimis, purché non venga superata l’intensità massima consentita dalle discipline europee di riferimento. Per il 2025, il limite massimo di spesa per singolo investimento è fissato a 100 milioni di euro.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 485) ha stabilito che, a pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese beneficiarie devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle previste fino al 15 novembre 2025. Successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, sarà necessaria una comunicazione integrativa che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti entro i termini previsti.
La comunicazione integrativa dovrà contenere il dettaglio del credito d’imposta maturato, allegando la documentazione comprovante le spese sostenute, come le fatture elettroniche e le certificazioni contabili. Il credito effettivamente riconosciuto sarà calcolato sulla base di un fattore percentuale, determinato dall’Agenzia delle entrate rapportando il tetto complessivo di spesa al totale delle richieste pervenute.
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla normativa, vi è l’estensione del beneficio al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, come previsto dai commi 544-546 dell’articolo 1. Anche in questo caso, le imprese interessate dovranno rispettare le medesime scadenze e procedure di comunicazione per accedere al credito d’imposta. La copertura finanziaria per questi settori è stata fissata in 50 milioni di euro per il 2025.
La normativa sottolinea inoltre l’importanza di un monitoraggio dettagliato e trasparente. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni della Zes unica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovranno comunicare i dati relativi agli investimenti realizzati e alla tipologia di imprese beneficiarie, garantendo una ripartizione equa delle risorse disponibili.
Leggi le notizie di Piazza Borsa
Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, Twitter e LinkedIn