Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione

La gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada nel territorio trapanese finisce sotto la lente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con la delibera n. 244 del 24 giugno 2026, Anac ha infatti rilevato gravi criticità nella lex specialis predisposta dalla Stazione unica appaltante del Comune di Erice per conto del Comune di Misiliscemi, giudicando alcune previsioni illegittime, immotivate e lesive della concorrenza.

La contestazione nasce dal ricorso di un operatore economico che ha evidenziato come il sub‑criterio dell’offerta tecnica attribuisse punteggi premiali alla “presenza di personale dipendente” e alla “presenza di sportelli” già operativi entro un raggio di 70 km. Una scelta che, secondo Anac, produce un vantaggio competitivo concreto e significativo per gli operatori già radicati sul territorio, in particolare per il concessionario uscente, che avrebbe potuto ottenere il punteggio massimo.

L’Autorità sottolinea che tale impostazione è in contrasto con il principio di concorrenza e con la par condicio competitorum, perché scoraggia la partecipazione di imprese prive di una rete organizzativa preesistente, senza che l’Amministrazione abbia fornito una motivazione adeguata. Anac precisa che un requisito del genere potrebbe, al massimo, essere previsto come condizione di esecuzione, non come elemento di valutazione dell’offerta, così da bilanciare le esigenze organizzative dell’ente con il principio di accesso al mercato sancito dall’art. 3 del Codice dei contratti pubblici.

La seconda criticità riguarda il requisito di capacità tecnico‑professionale che imponeva la presenza, nell’organico dell’impresa concorrente, di un Dirigente. Anac evidenzia che nei documenti di gara non è spiegato perché tale figura debba essere “necessariamente presente”, né perché le funzioni di coordinamento e indirizzo non possano essere svolte da personale con qualifiche diverse. La previsione, oltre a non dimostrare la capacità tecnico‑professionale dell’operatore, rappresenta una ingerenza immotivata nell’organizzazione interna delle imprese, in contrasto con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione.

Per queste ragioni, Anac chiede alla stazione appaltante di espungere o riformulare le disposizioni contestate, esercitando l’autotutela e ripristinando condizioni di gara coerenti con i principi di imparzialità, proporzionalità e concorrenza.

La delibera conferma un orientamento ormai consolidato: le gare pubbliche devono essere costruite in modo da non cristallizzare vantaggi per gli operatori uscenti, evitando criteri che premiano strutture già presenti sul territorio o asset organizzativi non essenziali. Solo così è possibile garantire un mercato realmente contendibile e una selezione basata sulla qualità del servizio, non sulla posizione pregressa.


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