Assegno di Inclusione

Doppio pagamento in arrivo a febbraio per i beneficiari dell’Assegno di inclusione. Giovedì 15 febbraio, infatti è prevista la prima tranche per quanto riguarda gli arretrati di gennaio, chi invece al 26 gennaio scorso ha già ricevuto il sussidio dovrà aspettare il 27 febbraio per il pagamento.

Chi aveva fatto richiesta (con esito positivo dell’istruttoria) entro il 7 gennaio 2024 ha già ricevuto i pagamenti di gennaio a partire dal giorno 26 dello scorso mese.

Per le domande presentate dopo il 7 gennaio (dall’8 gennaio) e comunque entro il 31 gennaio, con Patto di Attivazione sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio. Mentre dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio).

Domande di febbraio

Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza. Questa è infatti la cadenza stabilita dall’Inps.

Il comunicato Inps

Le persone nelle situazioni di svantaggio previste dalla legge per l’ottenimento dell’assegno di inclusione (disturbi mentali, dipendenze ecc) potranno presentare all’Inps una autocertificazione.

L’Inps chiederà all’amministrazione di riferimento (citata nella domanda) una verifica della situazione di disagio: se entro 60 giorni non ci sarà una riposta in base al principio del silenzio assenso la domanda (se ovviamente ci sono gli altri requisiti) sarà accettata. E’ quanto emerge da un messaggio dell’Inps riferito ai controlli delle Asl.

L’Inps, si legge, ” ha rilasciato un servizio pubblicato nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni Adi” attraverso il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda Adi, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di Adi”.

L’Inps chiarisce che “nel caso in cui l’amministrazione interessata ad una o entrambe le verifiche (condizione di svantaggio e inserimento nel programma di cura, ndr) non si pronunci nei sessanta giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso”.

____________________________________________

Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, TwitterLinkedIn