Il mancato versamento del contributo unificato nei giudizi amministrativi, civili e tributari può determinare l’esclusione dalle procedure di gara. È quanto chiarisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente n. 6 del 24 marzo 2026, intervenendo a seguito di numerose segnalazioni relative alla diffusione di inadempimenti da parte degli operatori economici.
Secondo Anac, l’omesso pagamento del contributo unificato costituisce a tutti gli effetti una violazione tributaria, e come tale rientra nell’ambito delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che disciplinano rispettivamente le violazioni fiscali gravi definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate. La posizione dell’Autorità si fonda sulla prevalente giurisprudenza civile e amministrativa, che ha riconosciuto la natura tributaria del contributo unificato, attribuendogli quindi piena rilevanza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione.
Il chiarimento assume un peso significativo per le imprese che partecipano agli appalti pubblici. Anac ricorda infatti che, qualora l’importo dell’inadempimento superi la soglia dei 5.000 euro, l’informazione può essere inserita nel Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). In questo modo la stazione appaltante può rilevare immediatamente la violazione e procedere all’esclusione del concorrente, con effetti diretti sulla sua capacità di partecipare alle gare.
Il Comunicato punta a rafforzare la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra operatori economici e pubbliche amministrazioni, richiamando l’attenzione su un adempimento spesso sottovalutato ma che, in base al quadro normativo vigente, incide in modo determinante sulla regolarità fiscale, requisito essenziale per l’accesso agli appalti. L’intervento di Anac si inserisce inoltre in un contesto di crescente attenzione verso la verifica dei requisiti tributari e contributivi, considerati elementi fondamentali per garantire la leale concorrenza e la tutela dell’interesse pubblico.
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