L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che sussiste una violazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16‑ter, del d.lgs. 165/2001 nel caso di assunzione, da parte di un’impresa stradale, dell’ingegnere che aveva svolto l’incarico di direttore dei lavori per un appalto poi aggiudicato alla stessa ditta. Il chiarimento arriva con il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’ANAC il 1° aprile 2026, che ribadisce l’importanza delle misure di prevenzione dei conflitti di interesse nei rapporti tra pubblica amministrazione e operatori economici.
L’Autorità ha ricostruito nel dettaglio le attività svolte dal tecnico comunale, evidenziando che, nell’ambito dell’appalto, l’ingegnere aveva redatto diversi documenti rilevanti, tra cui due perizie di variante, successivamente approvate con delibere di giunta e determinazioni del responsabile del servizio Lavori pubblici. Pur non avendo partecipato alle sedute della giunta né agli atti di impegno di spesa, l’ingegnere ha esercitato funzioni che, secondo ANAC, possono incidere sulla sfera giuridica del contraente privato, anche in modo unilaterale.
Il parere sottolinea che il direttore dei lavori, nell’ambito delle sue competenze, contribuisce alla formazione di atti e provvedimenti che influenzano direttamente l’esecuzione dell’appalto e i rapporti con l’impresa. Per questo motivo, la successiva assunzione presso la stessa ditta aggiudicataria rientra pienamente nelle situazioni vietate dal divieto di pantouflage, introdotto per evitare che decisioni o valutazioni tecniche possano essere condizionate dalla prospettiva di un futuro impiego nel settore privato coinvolto.
Il pronunciamento dell’ANAC conferma l’orientamento già espresso in precedenti decisioni e rafforza il quadro interpretativo relativo ai ruoli tecnici nella gestione degli appalti pubblici, ribadendo che anche figure non direttamente coinvolte negli atti di spesa possono esercitare un’influenza significativa sul procedimento amministrativo.
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