L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha stabilito che una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara un’impresa nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da essa applicato non garantisca tutele economiche equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato negli atti di gara.
Nel parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025, Anac ha sottolineato che l’accertamento dell’equivalenza retributiva deve basarsi sul valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua. Tra questi elementi rientrano la retribuzione tabellare annuale, l’indennità di contingenza, l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), le eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste.
Il caso esaminato riguarda il servizio di manutenzione dei presìdi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio dell’Università degli Studi di Pavia. Secondo Anac, l’aggiudicazione alla Nuova Asac Antincendio S.r.l. non è conforme alla normativa di settore, in quanto il contratto collettivo indicato dall’impresa non rispetta la natura giuridica dell’appalto e non garantisce tutele economiche equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante. Per questo motivo, l’ente appaltante deve escludere l’impresa dalla gara e adottare gli atti consequenziali.
L’Anac ha inoltre evidenziato come il nuovo Codice degli Appalti, in particolare l’articolo 11, commi 2, 3 e 4, rappresenti un cambio di paradigma nella tutela del lavoro. La norma impone alle stazioni appaltanti di indicare il CCNL applicabile già nel bando di gara e obbliga le imprese partecipanti a dichiarare il contratto collettivo che intendono applicare. Questo meccanismo consente di verificare in anticipo il rispetto delle condizioni contrattuali minime stabilite per il settore.
L’Autorità ha chiarito che, per riconoscere l’equivalenza tra due CCNL, è necessario valutare sia gli aspetti economici che quelli normativi. L’analisi economica deve verificare che le componenti della retribuzione annua siano almeno pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. La valutazione normativa, invece, si basa su una serie di parametri, il cui scostamento deve essere minimo per poter considerare equivalenti i due contratti.
Nel caso in cui l’impresa partecipante alla gara dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato nel bando, l’amministrazione deve effettuare un primo controllo per verificare se entrambi i contratti siano stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali, riguardino il medesimo sottosettore e siano coerenti con la dimensione o natura giuridica dell’impresa. Se questa verifica preliminare non conferma l’equivalenza, l’amministrazione deve confrontare nel dettaglio le componenti economiche dei due contratti.
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