L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sollevato pesanti rilievi nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) in merito a una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro da 113.540.000 di euro destinato ai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo la rete autostradale di competenza.
L’istruttoria, conclusa con la delibera n. 393 del 9 settembre 2025, è scaturita dalla segnalazione di un operatore economico che contestava l’inquadramento tecnico dei lavori, portando alla luce significative criticità nella lex specialis di gara.
Errata qualificazione tecnica: il rischio appaltatore non idoneo
Il rilievo più rilevante riguarda l’incompletezza dei requisiti speciali di partecipazione. ASPI aveva ricondotto l’attività di manutenzione dei piedritti delle gallerie nella categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa).
ANAC ha smentito questa classificazione, confermando che la verniciatura dei piedritti delle gallerie, essendo svolta in sotterraneo con mezzi tecnici speciali e configurandosi come manutenzione ordinaria di opere in sotterraneo, rientra più propriamente nella categoria OG4 (opere in sotterraneo, comprese gallerie).
L’Autorità ha rammentato che l’errata individuazione della categoria necessaria per l’esecuzione dei lavori comporta il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per le lavorazioni affidate, compromettendo la qualità e la sicurezza degli interventi.
Di conseguenza, un accordo quadro che prevede nella lex specialis la sola qualificazione OS10 non può legittimamente consentire l’attivazione dei contratti a valle relativi agli interventi di verniciatura delle gallerie.
Carenza di informazioni e vulnus alla concorrenza
Oltre al problema della classificazione, ANAC ha evidenziato profili di approssimazione nella formulazione della documentazione di gara. In particolare, dagli atti non risulta chiaramente stimata l’incidenza dei lavori di manutenzione ordinaria delle gallerie sul complesso dell’accordo quadro stesso.
Questa carenza di informazioni sull’entità, seppur massima, delle specifiche lavorazioni da effettuare nell’accordo quadro, rappresenta, secondo ANAC, un “vulnus alla concorrenza“.
“In tal caso, l’Operatore economico concorrente non è posto nelle condizioni di formulare un’offerta consapevole e pienamente attendibile, non riuscendo, lo stesso, a valutare adeguatamente tutti i rischi di realizzazione e la convenienza economica dei lavori che verranno specificati solo in sede di contratto attuativo,” ha concluso l’Autorità.
I rilievi di ANAC mettono in luce la necessità per ASPI di rivedere urgentemente la documentazione di gara per garantire la corretta qualificazione degli operatori e la massima trasparenza informativa, elementi fondamentali per la tutela della concorrenza e della corretta esecuzione di appalti pubblici di tale entità.
Leggi le notizie di Piazza Borsa
Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn











