Anac - project financing

Non si può assegnare punteggio zero all’offerta economica nelle procedure di project financing. È questo, in sintesi, il principio ribadito da Anac con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità lo scorso 1° ottobre, che ha riguardato la gara europea a procedura aperta indetta dal Comune di Terni per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione comunale, dal valore di 25.764.488 euro.

Secondo l’Autorità, la clausola contenuta nella lex specialis della gara – che prevedeva di attribuire un punteggio pari a zero all’offerta economica – è incompatibile con la natura stessa della finanza di progetto e contrasta con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Per questo motivo, Anac ha invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, oltre a tutti gli atti consequenziali, e a procedere a una nuova formulazione della lex specialis, pubblicandola nuovamente e fissando nuovi termini per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui il Comune decidesse di non conformarsi al parere, dovrà comunicarlo all’Autorità entro quindici giorni, che potrà quindi valutare ulteriori iniziative.

“Incoerente rendere irrilevante la componente economica”

Nel suo parere, Anac evidenzia come la scelta del Comune di Terni risulti “contraddittoria e incoerente”, perché “non valorizza la componente economica e finanziaria dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini della selezione del contraente, pur prevedendo la verifica di anomalia”.

L’Autorità riconosce la discrezionalità dell’amministrazione nella definizione del peso ponderale da assegnare alla componente economica, in virtù dei principi di autonomia contrattuale e libertà organizzativa, ma chiarisce che non si può completamente prescindere dalla valutazione del valore economico-finanziario.

Nell’assegnazione dei punteggi – si legge nel parere – è necessario bilanciare l’interesse al pregio tecnico e innovativo dell’offerta con la sua valenza economica, che può essere anche marginale ma non nulla. Diversamente, si svilisce la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, parte essenziale del PEF (Piano Economico-Finanziario)”.

Il principio del project financing: equilibrio tra qualità e sostenibilità

Anac coglie l’occasione per ribadire la natura stessa della finanza di progetto, definendola come un’operazione “complessa di finanziamento per la realizzazione e gestione di opere pubbliche basata sul coinvolgimento di capitali privati”, che mira da un lato a favorire la realizzazione di infrastrutture senza oneri diretti per la PA, e dall’altro a consentire al privato di recuperare investimenti e costi attraverso la gestione economica dell’opera.

Elemento centrale di ogni Partenariato Pubblico Privato (PPP) è, ricorda l’Autorità, il trasferimento del rischio operativo all’operatore economico. Per questo, non è possibile escludere la valutazione economico-finanziaria dell’offerta, che serve proprio a misurare la capacità dell’impresa di gestire tali rischi in equilibrio con i ricavi attesi.

“Decisione non conforme al Codice dei Contratti Pubblici”

Nel suo passaggio conclusivo, l’Autorità sottolinea che la decisione del Comune di Terni viola l’articolo 185 del Codice, che disciplina i criteri di aggiudicazione delle concessioni, rappresentando una norma speciale rispetto all’articolo 108 invocato dal Comune.
Pertanto, la scelta di escludere totalmente la valutazione economicanon è compatibile con l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, rendendo la procedura viziata alla base.

La posizione di Anac costituisce così un importante chiarimento interpretativo per tutte le amministrazioni che, nell’ambito dei Partenariati Pubblico-Privati, devono garantire un equilibrio tra qualità, innovazione e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte progettuali.


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