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La disciplina sulla trasparenza dei compensi nella pubblica amministrazione torna al centro dell’attenzione con un nuovo chiarimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con un parere anticorruzione approvato dal Consiglio il 17 febbraio 2026, l’Autorità ha risposto alla richiesta di interpretazione avanzata da una grande regione del Mezzogiorno riguardo agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei redditi dei dirigenti pubblici previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la normativa che disciplina la trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il parere interviene su una materia che negli ultimi anni è stata oggetto di diverse modifiche normative e di interventi giurisprudenziali, chiarendo innanzitutto l’ambito soggettivo degli obblighi di pubblicazione. Secondo l’Autorità, tali obblighi devono essere riferiti ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni delle amministrazioni e anche ai dirigenti esterni, compresi i titolari di incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici. L’obbligo riguarda quindi anche figure che non possiedono formalmente la qualifica di dirigente pubblico o che non sono dipendenti della pubblica amministrazione, ma svolgono funzioni equivalenti all’interno delle strutture amministrative.

Il quadro normativo, tuttavia, non è ancora completamente definitivo. Per alcune categorie di dirigenti, infatti, le disposizioni previste dall’articolo 14 del decreto trasparenza sono attualmente oggetto di revisione regolatoria, in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento che dovrà definire nel dettaglio gli obblighi applicabili a chi ricopre incarichi dirigenziali diversi da quelli previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda l’obbligo previsto dall’articolo 14, comma 1-ter del decreto legislativo 33/2013, che rimane pienamente in vigore. Questa norma stabilisce che ogni dirigente è tenuto a comunicare all’amministrazione presso cui presta servizio l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale comunicazione deve seguire l’obbligo per l’amministrazione di pubblicare il dato sul proprio sito istituzionale.

Secondo l’Autorità anticorruzione, la ratio della disposizione è chiara: consentire un controllo effettivo sul rispetto del tetto massimo alle retribuzioni pubbliche, garantendo la disponibilità tempestiva di informazioni aggregate sui compensi percepiti dai dirigenti che operano all’interno del sistema pubblico.

Il concetto di “emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica” viene interpretato in senso ampio. La definizione comprende tutti i compensi derivanti da rapporti di lavoro subordinato o autonomo con amministrazioni pubbliche, includendo non soltanto lo stipendio e le voci del trattamento fondamentale, ma anche indennità, componenti accessorie della retribuzione e compensi derivanti da incarichi aggiuntivi o consulenze conferiti da amministrazioni diverse da quella di appartenenza. L’obbligo si estende inoltre alle remunerazioni provenienti da società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione, anche se l’incarico è svolto presso enti differenti rispetto a quello di origine.

Il parere dell’Autorità precisa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutti i dirigenti, compresi coloro che operano all’interno di società in controllo pubblico non quotate, ampliando di fatto il perimetro delle informazioni che devono essere rese pubbliche.

Dal punto di vista operativo, una volta ricevute le comunicazioni dei dirigenti, l’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, all’interno dell’area dedicata al personale. Più nello specifico, i dati devono essere inseriti nelle sottosezioni “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”, con un aggiornamento annuale.

La tempistica per la pubblicazione è collegata a quella prevista per la comunicazione dei dati da parte dei dirigenti. Il termine per la comunicazione degli emolumenti è fissato al 30 novembre, come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012, mentre l’amministrazione deve procedere alla pubblicazione entro un periodo ragionevole e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Un ulteriore chiarimento riguarda il contenuto delle dichiarazioni che i dirigenti devono trasmettere. Le comunicazioni devono includere tutti gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica, indicando l’amministrazione o la società che ha conferito l’incarico e i relativi compensi. La definizione di incarichi in atto comprende sia incarichi di durata annuale o inferiore, sia incarichi pluriennali.

Nel caso di incarichi che si sviluppano su più anni, il compenso deve essere indicato sia nel suo importo complessivo, sia nella ripartizione annuale, anche quando il pagamento è previsto soltanto al termine dell’attività. L’obiettivo è garantire un quadro informativo completo e aggiornato sulla remunerazione percepita da ciascun dirigente nel corso dell’anno di riferimento.

Il parere dell’Autorità rappresenta dunque un ulteriore tassello nel rafforzamento delle politiche di trasparenza nella pubblica amministrazione, un ambito considerato cruciale per la prevenzione della corruzione e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La pubblicazione dei compensi dei dirigenti, infatti, non ha soltanto una funzione informativa, ma costituisce anche uno strumento di controllo sull’uso delle risorse pubbliche e sul rispetto delle norme che regolano il trattamento economico dei vertici amministrativi.


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