Non serve la qualificazione come stazione appaltante quando l’affidamento di un impianto sportivo avviene in forma diretta e senza gara. A chiarirlo è l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con un atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio il 22 dicembre 2025, ha fornito un’interpretazione destinata ad avere un impatto rilevante sull’operatività degli enti locali.
Secondo Anac, l’obbligo di qualificazione dell’Amministrazione comunale scatta esclusivamente nei casi in cui l’assegnazione comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, vale a dire una vera e propria gara. Al contrario, nei casi di affidamento diretto – anche di importo elevato – la qualificazione non è richiesta, purché l’affidamento sia consentito dal Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni normative vigenti.
Il principio ha carattere generale e, precisa l’Autorità, si applica anche alle concessioni, laddove il legislatore consenta l’affidamento senza una procedura competitiva. In sostanza, la qualificazione viene meno ogni volta che non si attiva una gara, superando interpretazioni più restrittive che negli ultimi anni avevano creato incertezza operativa per molti Comuni.
Il parere nasce da un quesito specifico relativo all’affidamento della riqualificazione e gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, fattispecie disciplinata dall’articolo 5 del Codice. Anac ha confermato che, in questi casi, l’ente locale può procedere autonomamente all’affidamento diretto anche se non qualificato come stazione appaltante.
L’Autorità ha però delineato con chiarezza i confini applicativi della norma. Sotto il profilo soggettivo, l’affidamento diretto è ammesso solo se l’iniziativa parte da un’Associazione o Società sportiva senza fini di lucro e se all’ente locale perviene una sola proposta. Quest’ultima deve essere accompagnata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria e deve riguardare un impianto da rigenerare, riqualificare o ammodernare, dunque una struttura non più adeguata sotto il profilo funzionale.
Rilevante anche la finalità pubblica dell’intervento: l’utilizzo dell’impianto deve favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di coesione territoriale. Sul piano economico, il valore dell’affidamento deve restare al di sotto della soglia comunitaria prevista dall’articolo 14 del Codice.
Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024). Le modifiche hanno ristretto l’ambito dell’obbligo di qualificazione, collegandolo espressamente alle “gare” e non più genericamente alle “procedure”. Una scelta lessicale che, sottolinea Anac, rafforza l’interpretazione secondo cui la qualificazione è necessaria solo quando l’amministrazione svolge una selezione comparativa strutturata.
Dal punto di vista politico-economico, il parere rappresenta un’importante semplificazione per i Comuni, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni, spesso privi dei requisiti per la qualificazione ma chiamati a gestire patrimoni sportivi in stato di degrado. La possibilità di ricorrere all’affidamento diretto consente di attivare investimenti privati e del Terzo settore, accelerando interventi di rigenerazione senza appesantimenti burocratici, pur nel rispetto dei vincoli di legge e dei principi di trasparenza.
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