Anac

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente chiarito, con il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, che l’affidamento diretto di un contratto da parte di una pubblica amministrazione non può essere equiparato a una procedura di gara, anche se vengono richiesti più preventivi e utilizzati criteri per la selezione degli operatori economici. Tale procedura, ha precisato l’Anac, non conferisce alle imprese non selezionate il diritto di contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione, in quanto non si tratta di una gara vera e propria.

L’Affidamento Diretto e il Ruolo della Discrezionalità Amministrativa

Nel caso specifico esaminato dall’Anac, un’impresa ha presentato un reclamo contro una stazione appaltante, lamentando che l’affidamento del contratto ad un altro operatore economico fosse illegittimo. Tuttavia, l’Anac ha stabilito che, trattandosi di un affidamento diretto, la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nella scelta del fornitore, e non vi è titolo per contestare presunte irregolarità procedurali, poiché non si tratta di una procedura negoziata, ma di una decisione presa liberamente dalla pubblica amministrazione.

La decisione dell’Anac è chiara: “Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante appare corretta e non suscettibile di censure”.

L’Importanza della Corretta Applicazione dell’Affidamento Diretto

L’affidamento diretto è una modalità di acquisizione semplificata che consente alla pubblica amministrazione di accelerare le procedure, specialmente quando non è necessaria una gara pubblica. Tuttavia, resta fondamentale garantire trasparenza e correttezza nelle scelte, come ribadito dall’Anac in numerose occasioni. Il recente parere n. 410 del 2024 sottolinea l’importanza di rispettare i limiti stabiliti dal Codice degli Appalti e conferma che l’affidamento diretto non si trasforma in una procedura di gara anche quando vengono richiesti più preventivi.


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