Appalti. Le somme che una società appaltante deve versare a un’impresa di costruzioni, a seguito di sentenza del tribunale per i maggiori costi sostenuti durante l’esecuzione dell’opera, devono essere assoggettate a Iva. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 215 del 20 agosto 2025, stabilendo che in questo caso non si è in presenza di un risarcimento danni, ma di un corrispettivo supplementare rispetto a quello originariamente pattuito.
Secondo l’Agenzia, la chiave interpretativa è verificare la natura delle somme: se rappresentano un vero corrispettivo per una prestazione resa, esse rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva; se invece hanno carattere risarcitorio per inadempimenti o irregolarità, restano escluse. La normativa di riferimento è l’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972, che assoggetta a Iva le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, e l’articolo 15 dello stesso decreto, che invece esclude gli importi riconducibili a interessi moratori e penalità.
Determinante, osserva l’Agenzia, è anche la valutazione del nesso di reciprocità: solo se vi è una relazione diretta tra prestazione e pagamento si configura un corrispettivo imponibile. Richiamando la giurisprudenza comunitaria (cause C-277/05 del 2007 e C-270/09 del 2010), viene ribadito che in assenza di correlazione tra servizio e somme erogate cade il presupposto dell’imponibilità.
Nel caso in esame, tuttavia, la costruzione è stata ultimata e la società appaltante beneficia comunque dell’opera. Pertanto, i maggiori oneri riconosciuti all’impresa non assumono natura di penale o risarcimento, ma rappresentano a tutti gli effetti un corrispettivo aggiuntivo per la prestazione eseguita. Di conseguenza, devono essere sottoposti a Iva.
Con questa interpretazione, l’Agenzia ribadisce l’orientamento volto a distinguere con precisione tra indennizzi per inadempimenti contrattuali e integrazioni di prezzo: una differenza che, sul piano fiscale, può incidere in modo rilevante sia per le imprese sia per le stazioni appaltanti.
Leggi le notizie di Piazza Borsa
Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, Twitter e LinkedIn











