Una recente precisazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione introduce un elemento significativo nella gestione operativa della filiera degli appalti pubblici. Con un Atto firmato dal Presidente e approvato dal Consiglio l’11 novembre 2025, Anac ha chiarito che i subcontratti non qualificabili come subappalti non necessitano di preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.
Si tratta di un tema che aveva generato dubbi interpretativi nella Pubblica Amministrazione, soprattutto dopo l’adozione del nuovo quadro normativo. L’Autorità ha precisato che la disciplina relativa alla verifica dei requisiti di ordine generale – requisiti che attestano l’assenza di cause di esclusione, come condanne o irregolarità fiscali – è prevista dalla legge solo per i contratti classificati come subappalti. Di conseguenza, per i subcontratti che non rientrano in tale definizione, la stazione appaltante “può non procedere alla verifica”.
Il chiarimento riprende il dato testuale della norma e conferma che tali subaffidamenti non devono seguire gli stessi passaggi formali richiesti ai subappalti. Tuttavia, l’Autorità introduce un’eccezione importante: se la legge di gara prevede un pagamento diretto ai subcontraenti, la verifica dei requisiti diventa obbligatoria. Anac richiama, infatti, il principio cardine del sistema degli appalti pubblici secondo cui ogni soggetto destinatario di fondi pubblici deve essere moralmente affidabile e privo di cause di esclusione.
Un altro aspetto analizzato riguarda la tempistica dei controlli. Non essendo prevista alcuna autorizzazione preventiva per i subcontratti, i controlli – qualora necessari – potranno essere effettuati prima dell’erogazione dei pagamenti, senza bloccare l’avvio dell’attività.
Resta comunque un punto fermo: anche i pagamenti relativi ai subcontratti devono rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010. Tutte le transazioni verso subcontraenti dovranno essere effettuate tramite conti dedicati, con indicazione del CIG e, se applicabile, del CUP.
Il chiarimento di Anac contribuisce dunque a definire con maggiore precisione i confini tra subappalto e subcontratto, con ricadute operative che potranno incidere in modo rilevante sulla gestione amministrativa degli appalti pubblici e delle catene di fornitura ad essi collegate.
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