L’Autorità nazionale anticorruzione interviene su un caso destinato a fare scuola nel sistema delle partecipate pubbliche. Con un Parere Anticorruzione approvato il 15 aprile 2026, l’Anac ha stabilito che il Presidente del CdA di un’Azienda speciale consortile che gestisce i servizi sociali e il welfare di 37 comuni del Nord Est risulta incompatibile con il proprio incarico ai sensi del d.lgs. 39/2013, articolo 11, comma 3, lettera a).
Secondo l’Autorità, la figura del presidente rientra pienamente tra gli incarichi soggetti a incompatibilità quando vi è una sovrapposizione tra il territorio degli enti presso cui il soggetto ha ricoperto cariche politiche e il territorio di operatività dell’Azienda speciale. È proprio questo il nodo centrale del caso: l’Azienda opera esattamente nell’area dei comuni consorziati, gli stessi nei quali il presidente aveva ricoperto ruoli politici.
L’Anac sottolinea che l’incompatibilità discende da due elementi: l’ampiezza delle deleghe gestionali attribuite al presidente e le modalità di nomina, formalmente affidate all’Assemblea consortile ma sostanzialmente riconducibili agli stessi enti territoriali. L’Assemblea, infatti, non è un organismo terzo: è composta dai sindaci o loro delegati, cioè dagli amministratori dei comuni soci. Questo legame diretto tra governance politica e governance aziendale rende impossibile garantire l’indipendenza richiesta dalla normativa.
L’Autorità chiarisce invece che la valutazione non riguarda i componenti del CdA privi di deleghe gestionali. Per questi ultimi, il d.lgs. 39/2013 non trova applicazione, poiché non esercitano poteri di amministrazione attiva né incidono direttamente sulla gestione dell’ente. La loro posizione, dunque, non rientra tra gli incarichi soggetti a incompatibilità.
Il parere mette in luce un tema più ampio: la difficoltà, per molte realtà consortili, di conciliare la natura pubblica dell’ente con la necessità di garantire autonomia gestionale, evitando sovrapposizioni tra ruoli politici e ruoli amministrativi. Una questione particolarmente rilevante nei settori più delicati, come quello dei servizi sociali, dove la trasparenza e l’indipendenza delle scelte gestionali sono elementi essenziali.
Il caso esaminato dall’Anac rappresenta dunque un precedente significativo, destinato a incidere sulle modalità di nomina e sulla governance delle aziende speciali in tutto il Paese. E conferma, ancora una volta, la centralità del d.lgs. 39/2013 nel prevenire conflitti di interesse e garantire la separazione tra politica e gestione.
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