La linea dell’Autorità nazionale anticorruzione si fa più netta sul confine tra concessioni e appalti pubblici, un terreno che negli ultimi anni ha generato contenziosi, interpretazioni elastiche e rischi di aggiramento delle regole concorrenziali. Con il parere consultivo n. 49 del 26 novembre 2025, Anac ha stabilito che i lavori di ammodernamento e adeguamento di un Centro di Raccolta Rifiuti comunale, non previsti nella concessione originaria, non possono essere affidati direttamente al concessionario, ma devono essere messi a gara e assegnati a terzi secondo le procedure del Codice degli Appalti.
Il caso riguarda un Comune dell’Emilia-Romagna, titolare di una concessione per la gestione del servizio rifiuti, che aveva ipotizzato di attribuire al concessionario anche una serie di interventi edilizi e infrastrutturali sul Centro di Raccolta, sostenuti da uno specifico finanziamento pubblico sopravvenuto. Secondo l’Autorità, tuttavia, tali opere non possono essere considerate “lavori supplementari”, così come definiti dalla normativa, perché non sono necessarie a garantire la prestazione originaria e non derivano da circostanze impreviste che rendano indispensabile il coinvolgimento dello stesso operatore economico.
Il punto centrale del parere è la distinzione tra modifiche ammesse e lavori autonomi. Il Codice degli Appalti consente variazioni al rapporto concessorio solo in casi tassativamente previsti, come esigenze tecniche impreviste o situazioni in cui la sostituzione del concessionario comporterebbe gravi inefficienze. Nel caso esaminato da Anac, invece, gli interventi di adeguamento del Centro di Raccolta risultano del tutto autonomi rispetto all’oggetto della concessione, che riguarda esclusivamente la gestione del servizio rifiuti e si qualifica, quindi, come concessione di servizi e non di lavori.
Un elemento determinante è che le opere non figurano né nel piano industriale né nel piano economico-finanziario del concessionario, né sono contemplate nell’elenco prezzi unitari alla base della gara. Questo significa che non sono state considerate nella determinazione del valore complessivo della concessione, né nella definizione dei requisiti di partecipazione richiesti agli operatori economici. Un’omissione che, secondo Anac, incide direttamente sulla trasparenza della procedura e sulla corretta allocazione dei rischi, pilastro dell’equilibrio economico-finanziario di ogni concessione.
L’Autorità mette inoltre in guardia contro formule contrattuali “elastiche”, come quelle che prevedono la possibilità per l’ente concedente di affidare al concessionario, “a richiesta”, lavori pubblici e attività di progettazione. Una simile impostazione rischia di configurare una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento, con il pericolo di trasformare la concessione in uno strumento per aggirare le regole della concorrenza e del mercato.
Il parere assume un rilievo che va oltre il singolo caso locale. In una fase in cui i Comuni sono chiamati a gestire ingenti risorse pubbliche, tra fondi nazionali ed europei, la posizione di Anac rappresenta un richiamo alla necessità di separare nettamente ciò che rientra nell’oggetto della concessione da ciò che deve essere affidato con nuove gare. Una distinzione che tutela non solo la legalità formale, ma anche l’efficienza economica e la parità di accesso al mercato per le imprese.
Il messaggio è chiaro: le concessioni non possono diventare contenitori aperti, da ampliare a posteriori in funzione delle opportunità di finanziamento. Ogni intervento pubblico deve trovare la sua sede naturale nelle procedure previste dal Codice, a garanzia di concorrenza, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse.
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