La Corte costituzionale interviene nuovamente sul rapporto tra legislazione statale e regionale in materia di appalti pubblici, dichiarando illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi regionali un criterio premiale basato sull’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. La sentenza n. 60, depositata il 30 aprile 2026, accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e ribadisce che la disciplina della concorrenza rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte riconosce che la tutela della concorrenza non può essere utilizzata come un “ombrello” per attrarre indiscriminatamente ogni intervento normativo alla sfera statale, escludendo a priori le competenze regionali. Tuttavia, nel settore dei contratti pubblici, l’uniformità della disciplina rappresenta un requisito essenziale: normative regionali difformi rischiano infatti di creare barriere territoriali, alterando il funzionamento del mercato e incidendo sulla partecipazione degli operatori economici.
Il nodo centrale riguarda il rapporto tra concorrenza e tutela dei lavoratori. La Corte ricorda che la disciplina degli appalti interseca una pluralità di interessi – sociali, economici, ambientali – ma spetta al legislatore statale individuare il punto di equilibrio tra questi obiettivi. In questo quadro, il modello delineato dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia alla contrattazione collettiva qualificata per definire il trattamento economico dei lavoratori, costituisce oggi il parametro di riferimento fissato dal legislatore nazionale.
Il criterio premiale introdotto dalla Toscana, osserva la Consulta, produce effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori di partecipare o meno alle procedure. In questo modo, la norma regionale si discosta dal punto di equilibrio definito dallo Stato e incide sulla concorrenzialità del mercato, violando la competenza esclusiva statale.
La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle Regioni nella regolazione degli appalti e sulla possibilità di introdurre strumenti di tutela sociale all’interno delle procedure di gara. La Corte non esclude che tali obiettivi possano essere perseguiti, ma ribadisce che devono essere coerenti con il quadro nazionale e non possono determinare distorsioni competitive.
La sentenza n. 60/2026 rappresenta dunque un nuovo tassello nella giurisprudenza costituzionale in materia di appalti pubblici, confermando la necessità di una disciplina uniforme per garantire parità di condizioni, certezza del diritto e corretto funzionamento del mercato.
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