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Nuovo intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di gare pubbliche, con un chiarimento destinato ad avere impatti rilevanti sulle procedure digitali: la mancata o non corretta marcatura temporale nella chiusura dell’offerta comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico.

Il principio è stato ribadito nel parere di precontenzioso n. 90 del 4 marzo 2026, richiesto dalle Gallerie degli Uffizi nell’ambito di una procedura di affidamento dal valore di oltre 5,8 milioni di euro. L’Autorità ha dato piena ragione alla stazione appaltante, sottolineando la natura essenziale della marcatura temporale nelle gare gestite in modalità digitale.

Secondo l’Anac, la marcatura temporale svolge una funzione cruciale: rappresenta di fatto la “chiusura della busta” in formato elettronico, coincidendo con il momento finale di confezionamento dell’offerta. Proprio per questo motivo, il rispetto del termine entro cui apporla è considerato perentorio e non derogabile, a tutela della parità tra i concorrenti e della certezza giuridica.

Il mancato rispetto di tale prescrizione, dunque, non può essere sanato e comporta l’esclusione, in applicazione del principio di par condicio competitorum, cardine delle procedure ad evidenza pubblica. Accanto a questo, l’Autorità richiama anche il principio di autoresponsabilità, secondo cui ogni operatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le regole di gara e a sopportare le conseguenze di eventuali errori.

Un punto centrale del parere riguarda anche la struttura delle procedure digitali. L’Anac evidenzia come la distinzione tra il termine per il caricamento dell’offerta e quello per la marcatura temporale non rappresenti un aggravio burocratico, ma piuttosto una garanzia organizzativa. Questa separazione consente infatti agli operatori di utilizzare tutto il tempo disponibile per la preparazione dell’offerta, riservando una finestra specifica alla sua formalizzazione finale.

L’adempimento richiesto, inoltre, viene considerato tutt’altro che oneroso: si tratta di una procedura ampiamente diffusa e conoscibile da qualsiasi operatore professionale, soprattutto alla luce delle indicazioni dettagliate contenute nei disciplinari di gara e nei manuali operativi pubblicati sulle piattaforme digitali.

Il pronunciamento rafforza quindi un orientamento rigoroso già consolidato: nelle gare pubbliche digitali il rispetto formale delle procedure è sostanziale, e ogni deviazione, anche apparentemente tecnica, può tradursi in un’esclusione.

In un contesto in cui la digitalizzazione degli appalti è sempre più centrale, il messaggio dell’Autorità è chiaro: precisione procedurale e responsabilità degli operatori restano elementi imprescindibili per garantire trasparenza, equità e corretto funzionamento del mercato pubblico.


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