Con l’arrivo dell’estate e le temperature già ampiamente sopra la media stagionale, l’Inps interviene con una comunicazione ufficiale per chiarire le modalità di accesso alla Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e agli assegni del Fis e dei Fondi di solidarietà in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo estremo.
Nel messaggio, firmato dal direttore generale Valeria Vittimberga, l’Istituto precisa che i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale sia in presenza di ordinanze della pubblica autorità sia quando le temperature superano i 35 gradi, ma anche al di sotto di tale soglia, se le condizioni di lavoro aggravano la percezione del calore. Questo vale, ad esempio, per attività svolte in ambienti esposti al sole, per mansioni che richiedono uso di materiali o macchinari che generano calore, o per lavoratori costretti a indossare dispositivi di protezione come tute o caschi, che aumentano la temperatura percepita rispetto a quella reale.
L’Inps specifica che non è possibile presentare due domande sovrapponibili con causali differenti (evento meteo o ordinanza pubblica), ma durante l’istruttoria può essere tenuto conto di entrambe le circostanze. Le richieste possono riguardare sia l’intero periodo di sospensione sia fasce orarie specifiche, come indicato nell’ordinanza o nella descrizione dell’evento meteo.
Non è richiesto allegare i bollettini meteo, che saranno acquisiti d’ufficio, ma la relazione tecnica allegata alla domanda deve essere completa e dettagliata, specificando la tipologia di attività, le modalità di svolgimento e le condizioni ambientali. Anche l’umidità sarà considerata, poiché può aumentare significativamente la temperatura percepita.
Importanti anche le implicazioni normative: sia per la causale “evento meteo” che per quella legata a ordinanza pubblica, non è necessaria l’anzianità di 30 giorni di lavoro per i dipendenti coinvolti e non è dovuto il contributo addizionale a carico delle imprese. Il termine di presentazione della domanda è fissato per l’ultimo giorno del mese successivo all’evento, mentre l’informativa sindacale può essere comunicata anche successivamente all’avvio della sospensione o riduzione dell’attività.
Le novità si applicano anche al settore agricolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla cassa integrazione speciale per i lavoratori dipendenti da imprese del comparto.
Il messaggio dell’Inps rappresenta una presa d’atto della crisi climatica in corso e dei suoi effetti diretti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, offrendo alle imprese strumenti di tutela flessibili e coerenti con l’evoluzione delle condizioni ambientali.
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