Con l’inizio del 2026 torna al centro dell’attenzione il canone televisivo, un’imposta che continua a sollevare dubbi e richieste di chiarimento, soprattutto sul fronte delle esenzioni previste dalla legge. Anche per quest’anno il canone resta fissato a 90 euro, addebitati in bolletta elettrica agli intestatari di un’utenza domestica residenziale, ma non tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento.
La normativa riconosce infatti l’esonero a determinate categorie, a condizione che venga presentata una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Il caso più frequente riguarda chi non possiede un apparecchio televisivo. In questa situazione, l’esenzione non è automatica: occorre dichiarare formalmente la non detenzione del televisore entro precise scadenze. Per ottenere l’esonero per l’intero 2026, la dichiarazione deve essere presentata entro il 2 febbraio; chi la invia dal 3 febbraio al 30 giugno potrà invece beneficiare dell’esonero limitato al secondo semestre dell’anno.
È importante sottolineare che non è più possibile disdire il canone tramite suggellamento dell’apparecchio, modalità ormai superata. Inoltre, l’esenzione non si applica se il televisore è collegato a un’utenza elettrica diversa da quella domestica residenziale. Il presupposto del canone, infatti, resta la detenzione dell’apparecchio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Un’altra categoria tutelata è quella degli ultrasettantacinquenni a basso reddito. L’esonero spetta ai cittadini che abbiano compiuto 75 anni e che presentino un reddito complessivo, proprio e del coniuge, non superiore a 8.000 euro annui, a condizione che non convivano con altri soggetti titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf o badanti. L’apparecchio televisivo deve inoltre essere ubicato nell’abitazione di residenza.
In questo caso, l’agevolazione opera per l’intero anno se il 75° compleanno è stato compiuto entro il 31 gennaio, mentre vale solo per il secondo semestre se l’età è stata raggiunta tra il 1° febbraio e il 31 luglio. Una volta presentata la dichiarazione sostitutiva, non è necessario rinnovarla negli anni successivi, purché le condizioni di esenzione restino invariate.
L’esonero è riconosciuto anche a militari e diplomatici stranieri, in virtù di specifiche convenzioni internazionali. Rientrano in questa categoria gli agenti diplomatici, i funzionari consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e il personale militare o civile non italiano appartenente alle forze Nato di stanza in Italia. Anche in questi casi è richiesta una dichiarazione sostitutiva, che può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, e il canone eventualmente dovuto viene calcolato in base alla durata effettiva delle condizioni di esenzione.
Il quadro normativo affonda le sue radici nel regio decreto legge n. 246 del 1938, che ha introdotto l’obbligo del canone per chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Nel tempo, il perimetro è stato chiarito: una nota ministeriale del 2016 ha precisato che computer, smartphone e tablet non sono soggetti a canone, purché privi di sintonizzatore per il digitale terrestre o satellitare.
Resta però centrale un principio: il canone è dovuto sulla detenzione dell’apparecchio, non sul suo utilizzo. Inoltre, la presenza di un’utenza elettrica domestica fa scattare una presunzione di possesso del televisore, motivo per cui l’obbligo di pagamento grava, in via generale, sugli intestatari della fornitura elettrica residenziale. Solo attraverso la dichiarazione di esonero è possibile superare questa presunzione e evitare l’addebito.
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