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Con la sentenza n. 31434 del 17 agosto 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a perimetrare con estrema nitidezza il ruolo e la responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, ponendo l’accento sulla centralità della valutazione dei rischi specifici aziendali.

I giudici di legittimità hanno stabilito che, in ipotesi di infortunio mortale di un dipendente dell’impresa appaltatrice riconducibile all’inadeguata o insufficiente individuazione dei pericoli all’interno del Piano Operativo di Sicurezza (POS), l’RSPP risponde del reato di omicidio colposo in cooperazione. Ciò rimane valido anche laddove il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSE/CSP) abbia omesso di aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Autonomia del POS e dovere di segnalazione dell’RSPP

La pronuncia affronta direttamente la delicatezza della funzione consultiva svolta dall’RSPP, ricordando come, pur in assenza di poteri decisionali diretti o di spesa – che permangono in capo al datore di lavoro –, l’esperto incaricato della prevenzione risponda penalmente dell’evento lesivo ogni qual volta questo sia conseguenza diretta di un’incompleta mappa dei rischi.

  • Sostituzione e delega di funzioni: La mera assenza di una delega formale di funzioni e poteri non esonera l’RSPP. L’incarico tecnico impone l’obbligo di individuare le situazioni di pericolo connesse alle singole lavorazioni e di proporre le necessarie misure cautelari;
  • Svolgimento delle mansioni: La figura dell’RSPP è ritenuta responsabile in quanto consulente tecnico qualificato che ha l’obbligo giuridico di conoscere la specifica realtà aziendale e segnalare al datore di lavoro i fattori di rischio tralasciati o mal gestiti nel documento di valutazione;
  • Svincolo dalle omissioni del Coordinatore: L’eventuale inadempimento o mancato aggiornamento del PSC da parte del coordinatore non elide il nesso causale tra le carenze del POS redatto per la singola impresa e l’evento drammatico, rimanendo il Piano Operativo un atto aziendale autonomo e vincolante per la sicurezza dei lavoratori operative in cantiere.

Impatti pratici per i tecnici della prevenzione e i datori di lavoro

La sentenza costituisce un importante richiamo metodologico per le figure tecniche chiamate ad asseverare la sicurezza nei cantieri:

  1. Specificità del POS: Il Piano Operativo di Sicurezza non può risolversi in un mero adempimento burocratico o in una riproduzione standardizzata di clausole di stile, ma deve analizzare dettagliatamente le concrete modalità operative di cantiere;
  2. Proattività dell’RSPP: L’RSPP è chiamato a svolgere un ruolo attivo e propositivo, sollecitando tempestivamente l’integrazione della valutazione dei rischi qualora emergano varianti operative o condizioni ambientali non previste in origine;
  3. Imprudenza del lavoratore e prevedibilità: La Suprema Corte ribadisce al contempo un orientamento consolidato: l’eventuale condotta imprudente del lavoratore non assume carattere di abnormità – tale da interrompere il nesso causale – se la situazione di pericolo a monte non è stata adeguatamente censita e governata dai responsabili della sicurezza.

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