L’approvazione in Commissione Industria dell’emendamento 2.107 al DDL PMI segna un passaggio rilevante nel percorso di riforma del Codice dei contratti pubblici. Con questo intervento, i consorzi stabili vengono formalmente equiparati, nell’articolo 67, ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, riconoscendo un principio di parità di trattamento finora mancato.
Si tratta senza dubbio di un passo avanti: il legislatore accoglie una richiesta storica del mondo delle PMI, garantendo ai consorzi stabili un riconoscimento normativo atteso da tempo. Tuttavia, il testo lascia ancora aperti margini di ambiguità interpretativa.
Il nodo dei rinvii normativi
Il cuore della questione riguarda l’effettiva possibilità per i consorzi stabili di scegliere liberamente quali consorziate impiegare nell’esecuzione dei contratti, mantenendo il consorzio come unico responsabile verso la stazione appaltante. Questo è ciò che avviene già per cooperative e artigiani.
Se però l’emendamento dovesse essere interpretato in modo restrittivo, il risultato sarebbe paradossale: un riconoscimento solo formale, privo di reale utilità pratica. Non a caso, nella stessa relazione di accompagnamento si legge:
“Diversamente, non si comprenderebbe l’utilità di siffatta modalità di qualificazione per i consorzi stabili, che risulterebbe priva di concreto utilizzo”.
Un principio da affermare
La disparità normativa non è solo una questione tecnica. Si tratta di un tema che tocca direttamente la competitività delle imprese, la loro capacità di accedere agli appalti pubblici e di operare su un piano di parità. Il principio da sancire è chiaro: ciò che è consentito a cooperative e artigiani deve esserlo anche ai consorzi stabili, senza eccezioni o limitazioni.
L’emendamento approvato è quindi una tappa intermedia. La vera riforma sarà quella che garantirà condizioni operative equivalenti, assicurando ai consorzi stabili gli strumenti per competere senza vincoli che ne riducano la forza sul mercato.
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