La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6633/2026, interviene nuovamente sul tema della tracciabilità delle retribuzioni, confermando un orientamento rigoroso nei confronti dei datori di lavoro che continuano a pagare i dipendenti in contanti. Secondo i giudici, quando le retribuzioni vengono erogate senza utilizzare strumenti tracciabili – come previsto dai commi 910‑913 dell’art. 1 della legge 205/2017 – non è possibile invocare il “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 689/1981.
La Corte chiarisce che il pagamento settimanale in contanti dei compensi configura una pluralità di violazioni, ciascuna riferita a una condotta distinta. Di conseguenza, ogni erogazione non tracciata genera una sanzione autonoma, con un impatto economico potenzialmente molto rilevante per il datore di lavoro.
La decisione conferma quanto già sostenuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che in più occasioni – tra cui la nota n. 5828/2018 – aveva escluso la possibilità di applicare il cumulo giuridico in materia di tracciabilità delle retribuzioni. L’INL aveva infatti precisato che la violazione si consuma a ogni singolo pagamento non conforme, rendendo inapplicabile la disciplina che consente di unificare più illeciti in un’unica sanzione.
L’ordinanza della Cassazione rafforza dunque l’impianto normativo introdotto nel 2018 per contrastare il lavoro irregolare e garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro. La tracciabilità dei pagamenti, oltre a tutelare il lavoratore, rappresenta uno strumento essenziale per prevenire fenomeni come il lavoro nero, le retribuzioni “fuori busta” e le pressioni indebite sui dipendenti.
Per le imprese, la pronuncia costituisce un ulteriore richiamo alla necessità di adeguare le procedure interne e utilizzare esclusivamente strumenti tracciabili – bonifici, assegni, pagamenti elettronici – per l’erogazione delle retribuzioni. Ogni deroga, anche se episodica, può comportare un’esposizione sanzionatoria significativa.
Leggi le notizie di Piazza Borsa
Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social Facebook, X, Instagram e LinkedIn











