Transizione 5.0

L’agevolazione prevista dal nuovo Piano Transizione 5.0 riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale. Per struttura produttiva si intende un sito composto da una o più unità locali collocate sulla stessa particella catastale, o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico‑funzionale e organizzativa.

I beni ammissibili rientrano in due grandi ambiti. Il primo riguarda la trasformazione tecnologica e digitale, comprendendo beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’attività d’impresa e inclusi negli Allegati IV e V della legge 199/2025. Il secondo ambito riguarda gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con impianti elettrici o termici alimentati da fonti non fossili come solare, eolico, geotermico, idraulico, biomasse o biogas.

Per gli impianti destinati all’autoconsumo, la normativa individua con precisione le componenti di spesa che possono beneficiare della maggiorazione. Nel caso degli impianti elettrici, rientrano i gruppi di generazione, i trasformatori posti a monte del punto di connessione, i sistemi di misura e i servizi ausiliari. I sistemi di accumulo sono ammissibili quando integrati ai sistemi di generazione. Gli impianti termici devono essere utilizzati esclusivamente come calore di processo, prevedere l’elettrificazione dei consumi ed essere alimentati da energia elettrica rinnovabile autoprodotta o certificata; sono esclusi riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.

Gli impianti devono essere collocati sulla stessa particella catastale della struttura produttiva, oppure su particelle differenti purché collegate tramite punti di prelievo già esistenti e riconducibili alla struttura, o situati nella medesima zona di mercato elettrico. La misura impone limiti stringenti per evitare sovradimensionamenti: la producibilità massima attesa dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’anno precedente e dei consumi equivalenti legati all’uso di energia termica o combustibili. Anche i costi ammissibili sono soggetti a tetti precisi, definiti nell’Allegato 1 del decreto.

Il diritto al beneficio può decadere totalmente o parzialmente in diverse circostanze: vendita del bene o trasferimento all’estero durante il periodo di fruizione, mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti tecnici, documentazione irregolare o non conservata correttamente, oppure impossibilità per il GSE di effettuare verifiche e controlli per cause imputabili all’impresa. La decadenza può essere evitata solo sostituendo il bene, nello stesso periodo d’imposta, con uno nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.

A partire da oggi, 12 giugno, dalle ore 12.00, è disponibile la piattaforma informatica del GSE dedicata alla presentazione delle comunicazioni di accesso alle agevolazioni. Le imprese possono accedere tramite l’Area Clienti del sito del Gestore per compilare e inviare la documentazione necessaria all’ottenimento dell’iperammortamento, secondo le modalità operative previste dal decreto interministeriale. Sul sito del GSE è già disponibile una sezione dedicata con requisiti, condizioni di accesso e istruzioni operative.


Leggi le notizie di Piazza Borsa

Per restare sempre aggiornato, segui i nostri canali social FacebookXInstagram LinkedIn