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Con il Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è intervenuta in modo puntuale per chiarire le modalità di corretta attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, alla luce delle irregolarità emerse in diversi procedimenti di vigilanza. L’intervento si è reso necessario per contrastare una pratica ancora diffusa di inadempienza soprattutto nei rapporti finanziari intercorsi tra imprese e subcontraenti all’interno della filiera, pur in assenza di particolari criticità nei pagamenti diretti effettuati dalle stazioni appaltanti verso le imprese.

Anac ha ritenuto opportuno rafforzare il quadro degli obblighi a carico di tutti i soggetti coinvolti in un appalto pubblico, ovvero stazioni appaltanti, appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, offrendo indicazioni operative e suggerendo anche buone pratiche (best practice) utili a rafforzare i controlli e prevenire violazioni della legge.

Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire che, a pena di nullità assoluta, tutti i contratti sottoscritti con gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti contengano specifiche clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla legge 136/2010, art. 3 commi 8 e 9. Devono inoltre effettuare pagamenti esclusivamente tramite conti correnti dedicati, riportando sempre il codice identificativo di gara (CIG) e, se previsto, il codice unico di progetto (CUP).

Per quanto riguarda gli appaltatori e subcontraenti, anch’essi sono obbligati a inserire le clausole di tracciabilità nei rispettivi contratti, a comunicarne il contenuto alla stazione appaltante, anche per estratto, e a fornire gli estremi dei conti correnti dedicati, insieme ai dati delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro attivazione o dal primo utilizzo. È inoltre obbligatorio utilizzare esclusivamente strumenti tracciabili (bonifici bancari, postali o altri mezzi idonei) per tutti i movimenti finanziari legati alle commesse pubbliche, comprese le spese generali e la provvista di immobilizzazioni tecniche.

L’Autorità ha sottolineato che le stazioni appaltanti devono svolgere un ruolo attivo nei controlli, anche a campione, sulla corretta applicazione della normativa lungo tutta la filiera dell’appalto. È raccomandata l’adozione di un sistema periodico di monitoraggio della tracciabilità dei pagamenti e incassi, con l’introduzione di clausole contrattuali specifiche che obblighino l’appaltatore a fornire la documentazione di pagamento (fatture e bonifici) riportanti i codici CIG e CUP.

In alternativa alla trasmissione dei contratti, è ammesso l’invio di dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese, che confermino l’inserimento delle clausole di tracciabilità. Resta fermo, in ogni caso, il dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni, tramite controlli campionari.

Nel contesto della sorveglianza, Anac richiama l’importanza del coordinamento tra Responsabile unico del procedimento (RUP), Direzione Lavori (D.L.) e Coordinatore per la Sicurezza, che devono verificare regolarità e rispetto dei ruoli in cantiere, incluse le attività dei subappaltatori.

Infine, l’Autorità ha ricordato che l’inosservanza della normativa sulla tracciabilità comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente per territorio, come stabilito dall’art. 6 della legge 136/2010. Inoltre, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il messaggio è chiaro: il rispetto delle regole sulla tracciabilità finanziaria è un presidio fondamentale di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici. Il rafforzamento dei controlli e delle responsabilità nella filiera rappresenta un passaggio essenziale per garantire la corretta esecuzione dei contratti e prevenire infiltrazioni illecite.


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