La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9924 del 16 aprile 2025, ha stabilito che la contestazione di un credito d’imposta fruito in dichiarazione, ma ritenuto incongruente, non richiede necessariamente l’avvio di un’attività di accertamento né l’invio di un formale avviso di recupero.
Secondo i giudici, le detrazioni e i crediti indicati in dichiarazione dal contribuente non costituiscono un diritto assoluto e incontestabile, ma sono subordinati alla verifica della loro congruità. Qualora da tali controlli emerga un’incongruenza nei dati dichiarati, l’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente con l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta senza dover prima notificare un atto autonomo di recupero.
La pronuncia assume rilievo nel contesto dei controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi, in particolare per i modelli 730 e Redditi 2025, che coinvolgono milioni di contribuenti, sia attraverso la precompilata sia per il tramite di intermediari. La Corte ha chiarito che non è necessaria una valutazione discrezionale o interpretativa quando si è in presenza di incongruenze oggettive nei dati dichiarati. In questi casi, il procedimento di recupero può essere immediato e diretto, poiché si tratta di una verifica meramente automatizzata, fondata sui dati contenuti nella dichiarazione stessa.
Il principio stabilito con questa ordinanza rafforza i poteri dell’Amministrazione finanziaria nel contrasto all’indebito utilizzo dei crediti e delle detrazioni fiscali, introducendo un criterio di maggiore snellezza nella gestione della riscossione, con potenziali ricadute importanti sui procedimenti amministrativi e sui diritti di difesa dei contribuenti.
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