La disciplina italiana della Global Minimum Tax compie un passo decisivo verso la semplificazione. Con il Dlgs 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto e operativo dal 12 agosto, il legislatore recepisce i nuovi meccanismi elaborati dall’Ocse per ridurre la complessità applicativa dell’imposta minima effettiva prevista dal secondo pilastro. Si tratta di un intervento che aggiorna il quadro normativo introdotto dalla direttiva (UE) 2022/2523 e dal Dlgs 209/2023, integrandolo con il Side‑by‑Side Package, adottato dall’Ocse il 5 gennaio 2026.

Il cuore della riforma è il nuovo articolo 39‑bis del Dlgs 209/2023, che introduce tre regimi semplificativi destinati a ridurre gli adempimenti per i gruppi multinazionali e a prevenire duplicazioni del prelievo. Dal 1° gennaio 2027, la disciplina confluirà nel nuovo Tuir, con l’inserimento dell’articolo 339‑bis e l’aggiornamento dell’allegato B, che ora include definizioni chiave come “incentivo fiscale qualificato”, “Substance Cap”, “Side‑by‑Side Safe Harbour” e “UPE Safe Harbour”.

Il regime coesistente qualificato (Side‑by‑Side Safe Harbour)

Il primo meccanismo semplificativo riguarda i gruppi la cui capogruppo (UPE) risiede in una giurisdizione con un sistema fiscale riconosciuto dall’Ocse come conforme al secondo pilastro. L’impresa dichiarante può esercitare un’opzione che azzererà l’imposta integrativa derivante da IIR e UTPR per le entità localizzate in Italia. In pratica, si assume che la giurisdizione della capogruppo garantisca già un livello di imposizione adeguato.

Resta invece pienamente operativa la Qualified Domestic Minimum Top‑up Tax (QDMtt), che consente allo Stato italiano di mantenere la priorità nel prelievo dell’eventuale imposta integrativa riferibile al basso livello di imposizione effettiva realizzato localmente.

Il regime qualificato della controllante capogruppo (UPE Safe Harbour)

Il secondo regime, più circoscritto, riguarda le giurisdizioni che adottano un Qualified UPE Regime, pur non disponendo di un regime fiscale mondiale qualificato. Anche in questo caso l’impresa può optare per un meccanismo che azzererà la Top‑up Tax ai fini UTPR per le entità localizzate nel Paese della capogruppo.

Il Safe Harbour non incide sulla Income Inclusion Rule, né sugli obblighi impositivi delle altre entità del gruppo situate fuori dalla giurisdizione della UPE. L’obiettivo è evitare l’applicazione della UTPR quando il sistema fiscale domestico della capogruppo è già considerato idoneo dall’Inclusive Framework.

Il trattamento degli incentivi fiscali qualificati

Il terzo regime semplificativo riguarda gli incentivi fiscali qualificati concessi dalle giurisdizioni in presenza di attività economica reale. L’opzione consente di computare tali incentivi tra le imposte rilevanti ai fini del calcolo dell’Effective Tax Rate (ETR), riducendo — fino all’azzeramento — la Top‑up Tax dovuta.

La misura del beneficio dipende dalla tipologia di incentivo: crediti d’imposta utilizzati, deduzioni maggiorate, aliquote ridotte o regimi di esenzione. Per evitare vantaggi eccessivi, il regime è vincolato al Substance Cap, che commisura l’incentivo alla sostanza economica effettiva presente nella giurisdizione, valorizzando personale e attività materiali. Il meccanismo può applicarsi anche a crediti rimborsabili o trasferibili, purché collegati a costi reali o attività produttive.

Un quadro più stabile e coerente

Il decreto prevede che un provvedimento del MEF, da adottare entro 90 giorni, definisca modalità e condizioni operative dei nuovi regimi. Nel complesso, l’articolo 39‑bis introduce un sistema organico che riduce la complessità, evita duplicazioni del prelievo e rafforza il coordinamento tra disciplina domestica, standard Ocse e normativa europea.

L’intervento contribuisce a rendere la Global Minimum Tax più prevedibile, coerente e allineata alla reale attività economica svolta nelle giurisdizioni, rafforzando la capacità dell’Italia di applicare il secondo pilastro in modo efficiente e competitivo.


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