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La Legge di Bilancio 2026 introduce novità rilevanti per il settore finanziario intervenendo sul regime fiscale delle svalutazioni sui crediti verso la clientela effettuate da banche e intermediari finanziari.

La modifica, contenuta nell’articolo 1, comma 56 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, riguarda il trattamento fiscale delle perdite attese sui crediti e si inserisce nel quadro del sistema contabile internazionale introdotto negli ultimi anni nel settore bancario.

La disciplina contabile europea, fondata sul Regolamento (CE) n. 1606/2002, e quella nazionale prevista dal Decreto legislativo 38/2005 hanno infatti imposto alle banche l’adozione dei principi contabili internazionali. In questo contesto, l’introduzione del principio IFRS 9 ha segnato un cambio di paradigma nella valutazione dei crediti: dal modello basato sulle perdite già subite a quello fondato sulle perdite attese (Expected Credit Loss).

Il sistema distingue tre stadi di rischio del credito: nel primo stadio il rischio è stabile, nel secondo aumenta in modo significativo, mentre nel terzo il credito è ormai deteriorato. Nei primi due stadi le perdite sono solo potenziali e vengono contabilizzate come rettifiche prudenziali nel conto economico.

Fino ad oggi, dal punto di vista fiscale, l’articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi consentiva agli intermediari finanziari la deduzione integrale delle rettifiche di valore sui crediti nello stesso esercizio in cui venivano contabilizzate, con effetti diretti sulla riduzione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Con la nuova manovra il meccanismo cambia temporaneamente. Per le svalutazioni relative ai crediti nei primi due stadi di rischio, registrate nei bilanci tra il 2026 e il 2029, la deducibilità non sarà più immediata ma ripartita in cinque quote costanti, nell’anno di iscrizione e nei quattro successivi.

La misura ha carattere temporaneo e punta a ridurre il disallineamento tra logiche contabili e imponibile fiscale. Il legislatore ha infatti ritenuto che l’approccio fortemente prudenziale del modello IFRS 9 possa ridurre in modo significativo il reddito imponibile pur in assenza di perdite effettive.

Un ulteriore intervento riguarda il regime delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets). La legge stabilisce l’inapplicabilità della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta per le svalutazioni differite nel periodo 2026-2029. In pratica, le imposte anticipate derivanti dal rinvio della deduzione fiscale non potranno essere convertite in credito d’imposta, evitando che il beneficio fiscale venga recuperato immediatamente.

Infine, la norma interviene anche sul calcolo degli acconti fiscali. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta di riferimento dovrà essere calcolata applicando già le nuove regole, in modo da allineare il sistema degli acconti al nuovo regime di deducibilità.

Le modifiche introdotte dalla manovra rappresentano dunque un intervento tecnico ma significativo per il sistema bancario e finanziario, destinato a incidere sulla gestione fiscale delle rettifiche di valore sui crediti nei prossimi anni.


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