La disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese cambia definitivamente volto. Con l’ordinanza n. 131/2026, depositata il 17 luglio, la Corte costituzionale ha chiuso l’ultima questione aperta sul tetto massimo dell’indennità per licenziamento illegittimo nelle aziende fino a 15 dipendenti. Il limite delle sei mensilità, previsto dal dlgs 23/2015, non esiste più per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: la Consulta ha dichiarato inammissibile il nuovo dubbio sollevato dal Tribunale di Padova, perché la norma era già stata espunta dall’ordinamento con la sentenza n. 118/2025.
La conseguenza è chiara: nelle piccole imprese l’indennità per licenziamento illegittimo passa da un massimo di sei mensilità a una forbice compresa tra 3 e 18 mensilità, frutto del dimezzamento rispetto ai valori previsti per le aziende sopra soglia (6-36 mensilità). Il dimezzamento resta, ma il tetto non esiste più. La Corte ha infatti ritenuto che un limite fisso impedisse la personalizzazione del risarcimento, violando i principi di eguaglianza, adeguatezza e congruità.
La sentenza del 2025 aveva già chiarito che un risarcimento uniforme, indipendente dalle peculiarità del caso, si traduce in una “indebita omologazione” di situazioni diverse, incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore. Il tetto, inoltre, era considerato troppo esiguo per garantire un ristoro adeguato anche nei casi di licenziamenti viziati dalle forme più gravi di illegittimità.
L’ordinanza del 2026 non introduce nuove regole, ma consolida il quadro normativo: il tetto non appartiene più al diritto vigente per i rapporti regolati dal Jobs Act. Tuttavia, sopravvive per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali continua ad applicarsi l’articolo 8 della legge 604/1966, che prevede la riassunzione oppure un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità. Nella stessa azienda, dunque, due lavoratori licenziati lo stesso giorno possono ricevere trattamenti economici molto diversi a seconda dell’anno di assunzione, una asimmetria che pesa nella valutazione del rischio e nelle strategie conciliative.
La Corte ha accompagnato la dichiarazione di illegittimità con un invito al legislatore, rimasto finora senza seguito: il numero dei dipendenti non può essere l’unico indicatore della forza economica del datore di lavoro. Andrebbero considerati anche fatturato e totale di bilancio, parametri più realistici per misurare la capacità patrimoniale di un’impresa. Fino a un intervento normativo, la quantificazione dell’indennità resta affidata al giudice del lavoro, che valuta gravità della violazione e circostanze del rapporto.
Il risultato è un sistema più flessibile, ma anche più complesso, che richiede alle imprese una maggiore attenzione nella gestione dei recessi e ai lavoratori una conoscenza più precisa delle tutele applicabili.
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