ROMA – La responsabilità per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili e nei contesti lavorativi complessi richiede un controllo preventivo e vincolante da parte delle imprese principali. Con la sentenza n. 28577 del 28 luglio 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha tracciato i confini della posizione di garanzia del datore di lavoro affidatario, stabilendo obblighi precisi per la gestione e il controllo dei contratti di subappalto.
La Suprema Corte ha affermato che sull’impresa affidataria grava l’onere diretto di verificare la sicurezza complessiva dei lavori, assicurando il rigoroso coordinamento tra la propria struttura e le ditte esecutrici. Rientra in questa sfera di vigilanza la verifica della congruenza tra i piani operativi di sicurezza delle imprese terze e la documentazione dell’affidataria, oltre al controllo sul rispetto effettivo delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) durante tutte le fasi operative del cantiere.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la gestione dell’eventuale carenza documentale da parte della committenza. Qualora il Piano di Sicurezza e Coordinamento risulti mancante, il datore di lavoro affidatario non può procedere in via autonoma: la Cassazione stabilisce infatti l’obbligo alternativo di attivarsi formalmente per richiederlo al committente oppure rifiutarsi di conferire il subappalto. Tale orientamento rafforza la catena dei controlli preventivi, precludendo l’esternalizzazione delle lavorazioni in contesti sprovvisti della copertura pianificata delle misure di prevenzione dei rischi.
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