Con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal decreto-legge n. 19/2025, articolo 6, comma 2-bis, convertito nella legge n. 60/2025.
Fino al 31 dicembre 2024, la disciplina applicabile era quella contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. In base a tale normativa, il fringe benefit legato all’utilizzo promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione veniva quantificato sulla base del 25% di una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato con i costi chilometrici forniti dall’ACI, con percentuali maggiori in caso di veicoli ad alte emissioni.
Dal 1° gennaio 2025, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025, la percentuale ordinaria sale al 50%, salvo riduzioni significative per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (10%) e per gli ibridi plug-in (20%). La nuova disciplina si applica solo se tre condizioni vengono rispettate simultaneamente: il veicolo deve essere immatricolato, oggetto di contratto di assegnazione e assegnato al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025. L’Agenzia chiarisce che la stipulazione del contratto richiede l’accettazione espressa del lavoratore, mediante la firma del documento di assegnazione e la consegna effettiva del mezzo.
Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025, resta applicabile la disciplina precedente. Tuttavia, una disciplina transitoria introdotta con il comma 48-bis prevede che anche i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma assegnati entro il 30 giugno 2025 rientrino nella vecchia normativa, purché rispettino i requisiti di immatricolazione, contratto e assegnazione entro tale periodo.
Interessante il chiarimento dell’Agenzia per i veicoli elettrici o ibridi plug-in che, se ordinati entro la fine del 2024 ma assegnati nel primo semestre 2025 e in linea con i requisiti della nuova normativa, possono beneficiare delle nuove percentuali agevolate (10% e 20%), nonostante rientrino nel periodo transitorio.
La circolare affronta anche il tema della proroga dei contratti e della riassegnazione del veicolo. In caso di proroga del contratto al medesimo dipendente, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento del contratto originario, fino alla scadenza della proroga. Diversamente, se il veicolo viene assegnato a un nuovo lavoratore, si applicherà la normativa in vigore al momento della nuova assegnazione.
Da ultimo, per i casi che non rientrano in nessuna delle fattispecie regolate, resta applicabile il criterio generale del valore normale, come previsto dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.
La nuova disciplina, oltre a ridefinire gli equilibri fiscali tra datore di lavoro e lavoratore, si inserisce nel più ampio contesto degli obiettivi di transizione energetica, ponendo incentivi per l’uso di veicoli a basse o nulle emissioni, nel rispetto di principi di gradualità e sostenibilità per imprese e famiglie.
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