La Cassazione, con l’ordinanza n. 10377/2026, interviene su un tema cruciale per imprese, professionisti e verificatori: la validità delle operazioni ispettive svolte nei locali aziendali in assenza del titolare. I giudici di piazza Cavour hanno stabilito che, quando la verifica si svolge nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, non è necessaria la presenza del titolare né del legale rappresentante. È sufficiente che sia presente un delegato, anche se incaricato oralmente, purché la sua partecipazione sia poi confermata attraverso la sottoscrizione del processo verbale di constatazione (Pvc).
Il principio si fonda sull’articolo 52 del Dpr 633/1972, che richiede la presenza del titolare solo negli studi professionali o artistici, dove l’attività coincide con la persona del professionista. Negli altri casi, la legge non impone la presenza del contribuente durante l’accesso. Rimane invece obbligatoria la redazione del verbale, che deve riportare le attività svolte, le richieste formulate e le risposte ricevute, e deve essere firmato dal contribuente o da chi lo rappresenta, salvo indicare il motivo della mancata firma.
La prassi operativa mostra però che non sempre il titolare o il legale rappresentante sono presenti al momento dell’accesso. In questi casi, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno sempre ritenuto valida la firma di un soggetto delegato, anche tramite procura informale. La Cassazione aveva già confermato questa impostazione in precedenti pronunce, riconoscendo la legittimità delle verifiche svolte in presenza dell’amministratore o di un soggetto da lui indicato.
L’ordinanza del 2026 consolida ulteriormente questo orientamento. Il caso riguardava una associazione sportiva dilettantistica la cui attività, ritenuta priva di scopo di lucro, era stata riqualificata come commerciale. Al momento dell’accesso, il presidente era assente; il vicepresidente aveva dichiarato di poter fornire la documentazione richiesta e aveva incaricato un altro soggetto di collaborare con i verificatori. Quest’ultimo aveva partecipato alle operazioni e firmato il Pvc finale. La Corte ha ritenuto pienamente valido l’operato dell’Amministrazione, affermando che, se è ammessa la delega orale per partecipare all’accesso, deve essere ammessa anche la ratifica tacita delle attività svolte, che si concretizza nella firma del verbale conclusivo.
Il principio affermato è chiaro: la verifica è valida anche se il delegato era presente prima di ricevere un incarico formale, perché la firma del Pvc, su indicazione del contribuente, sana ogni eventuale irregolarità iniziale. Ciò garantisce continuità all’azione ispettiva e tutela l’efficacia degli accertamenti, senza sacrificare i diritti del contribuente, che mantiene la possibilità di contestare il contenuto del verbale nelle sedi opportune.
La decisione della Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, che mira a evitare che la mancanza momentanea del titolare possa paralizzare l’attività di controllo fiscale. Al tempo stesso, ribadisce che il contribuente conserva il diritto di essere rappresentato e di ricevere copia del verbale, assicurando trasparenza e tracciabilità dell’intero procedimento.
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